Cassazione Penale, Sentenza n. 41655/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce tre censure principali: (I) violazione di legge (art. 599-bis c.p.p., comma 3) per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza nel merito immediatamente dopo il rigetto della proposta di concordato in udienza trattata per scritto, senza disporre la prosecuzione del dibattimento come previsto, con conseguente nullità; (II) vizio di motivazione per mancata risposta alla doglianza della difesa circa l'assenza in atti di documentazione che attesti il rispetto delle garanzie difensive nell'acquisizione, da altro procedimento, del campione salivare usato per la comparazione con la traccia ematica; (III) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di carattere processuale: ha affermato l'illegittimità della pronuncia immediata della sentenza dopo il rigetto della proposta di concordato senza aver disposto la prosecuzione del dibattimento (in violazione degli artt. 178 lett. b) e c), 180 e 602 c.p.p.). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Cagliari per il prosieguo del giudizio. Le altre doglianze (sulla prova biologica e sull'attenuante) sono state assorbite dalla decisione sul vizio processuale e quindi non decise nel merito.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Riferimento alla tutela del procedimento in caso di proposte concordate: il ricorso richiamava l'articolo per contestare la validità delle formalità procedurali connesse all'accordo, ma la Corte ha valorizzato più direttamente le norme sul prosieguo del dibattimento dopo il rigetto della proposta
art. 178 lett. b) e c) c.p.p.
Richiamate come norme che individuano i casi di nullità degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che la pronuncia immediata della sentenza dopo il rigetto del concordato integri una situazione di nullità, perché impedisce l'esercizio di diritti difensivi
art. 180 c.p.p.
Norma sulle nullità sanabili e insanabili: la Corte ha richiamato i principi sulle nullità per concludere che l'omessa prosecuzione del dibattimento dopo il rigetto del concordato comporta l'annullamento della sentenza
art. 602, comma 1-bis c.p.p.
Stabilisce l'obbligo per il giudice, in caso di rigetto del concordato, di disporre la prosecuzione del dibattimento; la Corte ha fondato su tale disposizione il principio per cui la sentenza pronunciata subito dopo il rigetto è nulla
art. 62, n. 4 c.p.
Riguarda l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità: il mancato esame di questa attenuante è stato denunciato dal ricorrente, ma la questione è stata assorbita dalla declaratoria di nullità processuale e quindi non è stata decisa nel merito
Giurisprudenza Corte di cassazione (Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025; Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019; Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz)
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui è nulla la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto della proposta di concordato in assenza della prosecuzione del dibattimento, perché così è impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito
Massime di principio
- Se in sede di giudizio cartolare le parti presentano una sola conclusione volta all'accoglimento del concordato, il rigetto di tale proposta impone al giudice di disporre la prosecuzione del dibattimento prima di pronunciare la sentenza nel merito; pronunciare la sentenza immediatamente è nullità soggetta ad annullamento
- La nullità per mancata prosecuzione del dibattimento è rilevante e può essere decisiva e assorbente rispetto ad altri motivi di impugnazione: questioni di merito (prove, attenuanti) potrebbero non essere esaminate se il vizio processuale viene riconosciuto
- La difesa deve, se possibile, formulare nei conclusivi cartolari alternative o conclusioni nel merito qualora proponga un concordato, per evitare che il rifiuto dell'accordo determini incertezza procedurale
- Quando si contesta l'acquisizione di prove da altro procedimento (es. campione biologico), è fondamentale la presenza in atti della documentazione che dimostri il rispetto delle garanzie difensive; l'assenza di tale documentazione può essere un motivo di censura rilevante
- La mancata applicazione di attenuanti (es. tenuità del danno patrimoniale) deve essere adeguatamente motivata; tuttavia, se il processo è annullato per vizi procedurali, la contestazione relativa alle attenuanti sarà esaminata solo in un successivo giudizio di merito
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