Sentenza del 30/03/2021 n. 1133 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Ricostruzione del reddito - Aziende - Vendita sotto costo di oggetti obsoleti e premi di produzione - Fatto notorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'accertamento dei ricavi per l'anno 2008 (e ricadute su 2007-2009) fondato sulla determinazione di una percentuale media di ricarico pari al 60,28% calcolata dalla Guardia di Finanza su un campione di fatture e applicata dall'Ufficio a porzioni significative del fatturato, con conseguente rettifica dei ricavi e maggior imponibile. La contribuente aveva prodotto un prospetto analitico delle fatture (cessioni a soggetti passivi IVA) che attestava percentuali molto più basse (per il 2008 ricarico 8,21%) e ha giustificato ricarichi negativi per vendite sottocosto (merce obsoleta/fuori moda, premi di produzione). In sede di accertamento con adesione l'Ufficio aveva parzialmente recepito i dati della contribuente ma li aveva aumentati (es. dall'8,21% al 15,19%) e aveva comunque mantenuto la percentuale elevata per le vendite con scontrino (60,28% originario, riconoscendo solo uno sconto del 10% anziché il 16,04% documentato), ritenendo la presenza di indizi di evasione e l'inattendibilità di alcuni ricarichi negativi. La CTP aveva annullato l'avviso ritenendo illegittima e autoreferenziale la metodologia dell'accertamento; la CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia confermando l'illegittimità dell'accertamento e ritenendo attendibile la ricostruzione analitica della contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. È stata ritenuta illegittima la ricostruzione dei ricavi fondata sulla percentuale di ricarico calcolata su un unico campione (60,28%) e la successiva applicazione estesa a tutto il fatturato. La CTR ha ritenuto attendibile la documentazione analitica prodotta dalla contribuente (in particolare per le vendite a soggetti passivi IVA) e ha accolto le argomentazioni relative a vendite sottocosto per merce obsoleta e a pratiche commerciali (premi di produzione). La Commissione ha altresì precisato che la percentuale media di ricarico pari all'8,21% così come calcolata dalla contribuente può essere considerata applicabile sull'intero fatturato; ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il Tribunale ha richiamato il concetto di "fatto notorio": la prassi commerciale delle vendite sottocosto per merce obsoleta o per ottenere premi di produzione è considerata patrimonio di conoscenza comune e rafforza l'affermazione della validità dei ricarichi negativi giustificati dalla contribuente.
art. 6 D.Lgs. 218/97 (accertamento con adesione)
Norma richiamata perché la contribuente aveva proposto una ricostruzione del ricarico in sede di adesione; la documentazione prodotta in tale sede è stata valutata dall'Ufficio e dal giudice nella ricostruzione del reddito.
Circolare Agenzia Entrate n. 289/E del 7.11.1997
La circolare elenca indizi di evasione (fra cui l'inverosimiglianza della percentuale di ricarico). La CTR ha rilevato che la circolare è strumentalmente invocata dall'Ufficio: essa non autorizza automaticamente l'uso di metodi induttivi in assenza di elementi concreti e non esime l'Amministrazione dall'adeguata motivazione dell'accertamento. Nel caso specifico la CTR ha ritenuto che mancassero indizi sufficienti di inattendibilità contabile.
Giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27552 del 30/10/2018)
Richiesta dalla Corte di Cassazione che, per fondare un accertamento induttivo su un solo elemento presuntivo, quest'ultimo debba essere 'preciso e grave' ovvero l'elemento di abnormità del ricarico. La CTR ha applicato questo principio ritenendo che nel caso concreto la percentuale dichiarata dalla contribuente non fosse abnorme rispetto a quella ridotta dall'Ufficio.
Cass. Sez.1, Sentenza n. 12774/1998 e altre (Cass. Sez.5 n. 6253/2003, n. 1647/2010)
Principio secondo cui la percentuale di ricarico determinata per un anno può essere trasposta ad altri anni solo se la natura e le condizioni dell'attività restano sostanzialmente invariate (dimensioni aziendali, mercato, tipologia e quantità di merci). La CTR ha ritenuto che la contribuente avesse invece documentato variazioni significative, impedendo l'uso automatico della percentuale calcolata per il 2009 sugli anni precedenti.
art. 4 D.lgs. 74/2000 (reato di infedele dichiarazione) - riferimento penale
Riferimento alla vicenda penale correlata: l'assoluzione dell'amministratore per il reato di infedele dichiarazione è stata richiamata dalla contribuente come elemento che conferma la infondatezza della ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza.
Massime di principio
- L'Amministrazione può utilizzare metodi induttivi per la ricostruzione del reddito solo se la contabilità è intrinsecamente inattendibile o è dimostrabile un elemento presuntivo 'preciso e grave' (es. abnormità della percentuale di ricarico); la mera incongruenza tra costi e ricavi non basta.
- La percentuale di ricarico calcolata su un campione non può essere automaticamente estesa all'intero fatturato quando il contribuente produce una dimostrazione analitica e attendibile che ne mostra l'inattendibilità.
- La trasposizione di una percentuale di ricarico da un anno ad anni diversi è ammessa solo se la natura dell'attività, la tipologia delle merci, le dimensioni organizzative e il mercato di riferimento risultano sostanzialmente invariati; variazioni significative giustificano il rifiuto della trasposizione.
- Vendite sottocosto per merci obsolete o per ottenere premi di produzione sono prassi commerciali riconoscibili e possono giustificare ricarichi negativi; tali elementi, se adeguatamente documentati, possono essere considerati come fatti notori o comunque come prova di legittimità delle vendite sotto costo.
- Le riduzioni o rettifiche percentuali operate dall'Ufficio devono essere motivate in modo specifico e non apodittico; se l'Ufficio riconosce in parte i dati della contribuente (es. vendite a soggetti passivi IVA) deve spiegare perché non accetta le percentuali ricavate da quegli stessi dati.
- Documentazione analogica (es. scontrini 'parlanti' mancanti per l'anno contestato ma dati disponibili per anni successivi) può essere valutata come elemento probatorio, ma l'Ufficio deve motivare dettagliatamente ogni contestazione alla prova offerta dal contribuente.
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