Sentenza n. 8183/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento n. 1354 del 15.09.2025 – notificato il 09.10.2025 – e relativo alla pratica n. 20250006035 - avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto di studio ad istanza del Sig. Abdullah Abdullah presso il Consolato d’Italia di Karachi – Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d’ingresso per studio adottato dal Consolato d’Italia di Karachi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza le formalità necessarie. Il TAR ha rilevato che la procura, redatta in italiano e inglese e recante soltanto un timbro con la dicitura “Notary Public”, non documentava né il preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore né l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. Ne derivava l’invalidità della procura e, conseguentemente, la mancanza della sottoscrizione del ricorso in senso giuridico, non essendo il difensore munito di valida procura speciale. È stata inoltre esclusa la possibilità di sanare il vizio mediante l’art. 182 c.p.c. o mediante rimessione in termini, anche perché il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, che aveva escluso l’applicabilità generale dell’art. 182, comma 2, c.p.c. al processo amministrativo e affermato la necessità che la procura preceda la redazione e la notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. La procura speciale non conteneva elementi idonei a comprovare l’autenticazione secondo i requisiti dell’art. 2703 c.c.; pertanto, il difensore non poteva considerarsi validamente munito di procura e il ricorso risultava privo di sottoscrizione in senso giuridico. Il vizio non era sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c., in quanto tale disposizione non costituisce principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con la disciplina del c.p.a., anche per il rischio di elusione dei termini decadenziali. Non era configurabile neppure l’errore scusabile, poiché il ricorso era successivo alla pronuncia nomofilattica dell’Adunanza Plenaria. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni e la prossimità temporale della decisione dell’Adunanza Plenaria.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura utilizzata in un giudizio celebrato in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana anche se rilasciata all’estero.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella della parte legittimata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito della procura prescritta.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; la disposizione è applicabile al processo amministrativo.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L’autenticazione richiede che risultino l’identificazione del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Consente la rilevazione d’ufficio della causa di inammissibilità che impedisce una pronuncia sul merito.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso privo di sottoscrizione è nullo; la mancanza giuridica della sottoscrizione derivante dall’invalidità della procura determina l’inammissibilità del giudizio.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha definito la causa dopo aver avvisato le parti della possibile declaratoria di inammissibilità e della possibile decisione con sentenza semplificata.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti deve essere valida anteriormente alla redazione e alla notificazione del ricorso; la procura rilasciata all’estero deve comunque soddisfare i requisiti sostanziali dell’autenticazione richiesti dalla legge processuale italiana, quando il giudizio si svolge in Italia.
- Ai fini dell’autenticazione della procura, non è sufficiente un timbro recante genericamente la qualifica di pubblico ufficiale: devono risultare l’identificazione del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
- L’invalidità o l’inesistenza della procura speciale comporta, nel processo amministrativo, la mancanza della sottoscrizione del ricorso in senso giuridico quando l’atto sia stato sottoscritto da un difensore non validamente munito di procura; il ricorso è quindi nullo e il giudizio è inammissibile.
- L’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente, poiché ciò potrebbe eludere i termini decadenziali propri del giudizio amministrativo.
- La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e non è configurabile, per ricorsi proposti dopo la pubblicazione della pronuncia nomofilattica che abbia chiarito l’insanabilità del vizio, in assenza di oggettive ragioni di incertezza giuridica o di gravi impedimenti di fatto.
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