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Sentenza

Sentenza n. 460/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento -OMISSIS- (D.A.SPO.) emesso dal Sig. Questore della Provincia di Reggio Calabria in data 09/07/2025, notificato in data 04/08/2025;

Giustizia amministrativa202500550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO della durata di un anno adottato dal Questore di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 6 l. 401/1989

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. 401/1989, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza istruttoria, mancanza dei presupposti, sviamento ed erronea interpretazione dei fatti. Ha sostenuto che l'episodio verificatosi all'esterno dello stadio fosse un litigio stradale determinato da ragioni autonome di viabilità e non da contrapposizione tra tifoserie. Ha inoltre affermato che i fotogrammi della videosorveglianza non documentassero condotte violente, minacciose o intimidatorie a lui riferibili e che l'amministrazione avesse fondato il provvedimento su una ricostruzione ipotetica. È stata dedotta anche la violazione delle garanzie partecipative, assumendo che le osservazioni presentate nel procedimento non fossero state effettivamente considerate.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il potere del Questore ex art. 6 l. 401/1989 come cautelare e preventivo, diretto a prevenire anche il solo rischio di compromissione dell'ordine pubblico e della sicurezza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Ha ritenuto sufficiente, ai fini del giudizio prognostico, la ricostruzione compiuta dagli agenti di polizia giudiziaria, che avevano assistito direttamente all'accerchiamento e al danneggiamento dell'autovettura dei tifosi ospiti, nonché l'identificazione del ricorrente mediante le immagini della videosorveglianza. La circostanza che le telecamere non avessero ripreso materialmente l'azione di danneggiamento non è stata ritenuta decisiva, poiché i militari avevano osservato de visu le condotte e avevano collocato il ricorrente, riconosciuto per l'abbigliamento e poi identificato, nel gruppo dei tifosi locali coinvolti. Secondo il Collegio, il litigio iniziale per ragioni di viabilità era degenerato, per effetto dell'intervento organizzato dei tifosi locali in contrapposizione a quelli ospiti, in una situazione idonea a porre in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza. Il provvedimento è stato quindi ritenuto riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), l. 401/1989. È stata respinta anche la censura partecipativa, poiché il Questore aveva esaminato e motivatamente confutato le osservazioni del destinatario. Il TAR ha inoltre rilevato che il divieto era stato applicato nella durata minima prevista, escludendo un deficit di proporzionalità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il DASPO è indirizzato a coloro i quali, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose o abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; oppure, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l'ordine pubblico.

    La disposizione attribuisce al Questore un potere cautelare e preventivo, esercitabile sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità e anticipato alla soglia del pericolo, anche potenziale. Il DASPO può fondarsi su condotte agevolatrici di situazioni di allarme o pericolo e non richiede la definizione o l'esito del procedimento penale.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    La durata minima del divieto è stata valorizzata dal Collegio per escludere, nel caso concreto, la violazione del principio di proporzionalità.

  • art. 635, comma 3, c.p.

    La norma è richiamata quale fattispecie di reato per la quale i soggetti coinvolti erano stati deferiti all'autorità giudiziaria penale; il giudizio amministrativo sul DASPO resta autonomo rispetto all'accertamento penale.

Massime di principio

  • Il DASPO previsto dall'art. 6 l. 401/1989 ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico volto a prevenire anche il solo rischio potenziale di compromissione dell'ordine pubblico e della sicurezza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
  • Ai fini dell'adozione del DASPO non è necessario che la condotta violenta sia integralmente documentata da immagini o definitivamente accertata in sede penale, quando gli elementi raccolti comprendano l'osservazione diretta degli operatori di polizia e ulteriori elementi di identificazione coerenti.
  • La correlazione con una manifestazione sportiva può sussistere anche quando l'episodio abbia avuto origine da ragioni estranee alla competizione, se la successiva degenerazione della condotta è determinata dalla contrapposizione tra tifoserie e si verifica nelle immediate vicinanze e nel contesto temporale della manifestazione.
  • La violazione delle garanzie partecipative non sussiste quando l'amministrazione esamina e confuta motivatamente le osservazioni presentate dall'interessato prima dell'adozione del DASPO.
  • L'applicazione della durata minima del divieto costituisce, nel caso concreto, elemento idoneo a escludere la sproporzione della misura rispetto alla finalità preventiva perseguita.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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