Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 384/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento espresso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0246669 del 24/12/2025, comunicato a mezzo SUAP in pari data, emesso dal Responsabile del Servizio Tutela del Paesaggio del Comune di Presicce-Acquarica, avente ad oggetto "Progetto impianto di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica della fonte solare di potenza nominale pari a circa 1 MWp, potenza in immissione 998,3 kW, con relative opere di connessione alla rete, sito in località "Soccorso" nel Comune di Presicce-Acquarica" (Rif. Pratica Paesaggio n. 166/2024); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: -la comunicazione SUAP prot. n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0246669 del 24/12/2025; -la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. n. 0023234/2025 del 09/12/2025; -il parere della Commissione Locale per il Paesaggio n. 12 del 17/06/2025, nella parte in cui impone la condizione di "individuazione di una soluzione progettuale alternativa che preveda esclusivamente opere interrate" per le opere di connessione; -la nota prot. n. 13380 del 21/07/2025 con cui il RUP Paesaggio ha trasmesso il suddetto parere e richiesto integrazioni con sospensione dei termini;

Giustizia amministrativa202600171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego espresso dell'autorizzazione paesaggistica per un impianto fotovoltaico di circa 1 MWp e relative opere di connessione, nonché gli atti endoprocedimentali presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune, deducendo: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego, oltre a travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell'art. 6 d.lgs. 28/2011, sostenendo l'intervenuta formazione del titolo abilitativo; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e sproporzione, nonché violazione delle norme del PPTR e dei principi in materia di fonti rinnovabili; violazione dell'art. 22 d.lgs. 199/2021, quanto alla natura non vincolante del parere paesaggistico in area idonea. Il primo motivo si fondava sull'assunto che il Comune avesse erroneamente ritenuto non presentate osservazioni nei termini, omettendo quindi di esaminarle.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di autorizzazione paesaggistica, facendo salva la riedizione del potere amministrativo. Il Collegio ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: dagli atti risultava che la società aveva presentato tempestivamente, il 18 febbraio 2025, osservazioni endoprocedimentali a seguito del preavviso di diniego del 9 dicembre 2025. Il Comune, ritenendo erroneamente che non fossero state presentate osservazioni, non aveva preso posizione sul loro contenuto. Tale omissione integra violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e vizia il provvedimento finale. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati perché assorbiti. Il giudice ha disposto la compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'amministrazione deve esaminare e valutare le osservazioni tempestivamente presentate dal destinatario del preavviso di diniego; l'omessa valutazione, derivante anche dall'erroneo presupposto che le osservazioni non siano state depositate, vizia il provvedimento conclusivo.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il diniego impugnato era stato adottato nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi della disposizione richiamata nel provvedimento.

  • art. 90 NTA del PPTR

    La disposizione era richiamata dal provvedimento comunale quale base normativa dell'autorizzazione paesaggistica, ma la sentenza non ne esamina autonomamente l'applicazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ricorrendone i presupposti, il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.

Massime di principio

  • Il destinatario di un preavviso di diniego ha diritto a che le osservazioni tempestivamente presentate siano effettivamente esaminate dall'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento finale.
  • L'amministrazione che ometta di valutare le osservazioni procedimentali perché erroneamente ritiene che non siano state depositate viola l'art. 10-bis l. 241/1990; il relativo vizio comporta l'annullamento del provvedimento conclusivo.
  • L'annullamento per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non esaurisce il potere amministrativo: l'amministrazione può rieditare il potere sulla medesima istanza, emendando il vizio procedimentale rilevato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.