Sentenza n. 5143/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia a) dell'elenco vincitori e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico (di estremi ignoti), per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa - profilo Codice A.1 (giuridico-amministrativo), pubblicata con avviso del 9.12.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, nella parte in cui non riconosce alla parte ricorrente il titolo di riserva relativo al Servizio Civile Universale che le avrebbe permesso di rientrare tra i vincitori o, almeno, di acquisire una posizione utile ai fini dell'assunzione; b) ove occorra e se lesivo, il provvedimento riportato alla nota di cui al protocollo n. 62862 del 24 settembre 2025 nella parte in cui il Ministero della difesa ha precisato che "il titolo prodotto avrebbe dovuto essere conseguito al momento dell'iscrizione al concorso e correttamente dichiarato in domanda d'iscrizione allo stesso"; c) ove occorra e se lesivo, del bando pubblicato dal Ministero della Difesa in data 29.12.2023 anche così come rieditato e pubblicato il 27.02.2025, con cui è stato indetto il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa" - codice A.1, nella parte in cui possa interpretarsi e/o applicarsi nel senso di precludere il riconoscimento della riserva per il Servizio Civile Universale in presenza di un titolo posseduto prima della formazione della graduatoria finale; d) di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti anche dagli estremi ignoti, con cui l'Amministrazione ha ritenuto non valutabile il titolo di riserva del Servizio Civile Universale per asserito mancato possesso alla data di scadenza del bando o per mancata indicazione nella domanda di partecipazione; d) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente anche se ignoto e/o sconosciuto; nonché per l'accertamento dell'interesse in capo alla parte ricorrente alla valutazione del Servizio Civile Universale svolto senza demerito e il conseguente riconoscimento della riserva nella graduatoria di merito per il profilo di concorso A.1, che le consentirebbe di collocarsi in graduatoria, che le consentirebbe di ottenere il punteggio complessivo di 21,00, raggiungere una posizione vicina all'ultimo candidato vincitore (n.152 con punteggio di 21,13) e, quindi, tra i primi idonei con la riserva in caso di scorrimenti; con conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere in tal senso ed adozione di ogni misura, anche incidentale, volta a tutelare la posizione dedotta in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per funzionari del Ministero della Difesa, nella parte in cui non riconosce il titolo di riserva per il Servizio Civile Universale, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, sostenendo di avere diritto alla riserva del 15% prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale. Il relativo attestato era stato conseguito nelle more della procedura concorsuale, prima della formazione della graduatoria finale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 18 d.lgs. n. 40/2017, 9-bis d.l. n. 44/2023 e 16 d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che il titolo di riserva, diversamente dai titoli di merito, potesse essere valutato anche se non posseduto al momento della domanda. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della lex specialis e degli artt. 2, 6 e 18 l. n. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione, essendo a conoscenza dello svolgimento del servizio civile indicato nella domanda, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio o acquisire d’ufficio il titolo. Ha inoltre sostenuto che il titolo avrebbe dovuto essere considerato perché il bando era stato riadottato dopo il suo conseguimento. Le amministrazioni hanno eccepito che la candidata aveva dichiarato nella domanda di non possedere titoli di riserva.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l’art. 16 d.P.R. n. 487/1994, l’art. 1, comma 3, e l’art. 4, comma 5, del bando nel senso che il titolo di riserva deve essere posseduto già al momento della partecipazione alla procedura e deve essere indicato nella domanda, pur potendo essere documentato successivamente, entro il termine assegnato ai candidati che abbiano superato la prova orale. La possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza, di dichiarare o documentare il titolo durante la procedura riguarda soltanto titoli già posseduti alla data della domanda, anche se non dichiarati o erroneamente dichiarati. Poiché il Servizio Civile Universale della ricorrente non era stato ancora concluso e il titolo non era stato conseguito al momento della domanda, l’amministrazione non era tenuta né ad attivare il soccorso istruttorio né ad acquisire d’ufficio un requisito non dichiarato e non ancora esistente. È stata ritenuta irrilevante la successiva riadozione del bando, poiché essa aveva riguardato soltanto la rinnovazione dell’istruttoria sulle ragioni dell’indizione del nuovo concorso, con convalida tecnica degli altri atti della procedura già compiuti. La ricorrente è stata condannata al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. n. 487/1994
«L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda»
Consente la successiva documentazione dei titoli di riserva soltanto quando essi siano già stati indicati nella domanda e già posseduti al momento della partecipazione.
art. 18 d.lgs. n. 40/2017
Costituisce la base normativa della riserva in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale.
art. 9-bis d.l. n. 44/2023
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della pretesa al riconoscimento della riserva, ma il TAR ritiene comunque decisivo il requisito del possesso del titolo alla data della domanda.
art. 1, comma 3, del bando di concorso
«che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito»
Prevede la quota riservata del 15% dei posti in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale.
art. 4, comma 5, del bando di concorso
Impone, a pena di inammissibilità, l’indicazione nella domanda dei titoli di riserva posseduti.
artt. 2, 6 e 18 l. n. 241/1990
Non impongono il soccorso istruttorio o l’acquisizione d’ufficio quando il requisito non sia stato dichiarato e non fosse ancora conseguito al momento della domanda.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella sede camerale cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il titolo di riserva deve essere posseduto dal candidato al momento della presentazione della domanda, salvo che la disciplina applicabile preveda espressamente una diversa data di maturazione del requisito.
- La possibilità di produrre o precisare il titolo di riserva dopo il superamento della prova orale e prima dell’approvazione della graduatoria riguarda soltanto titoli già posseduti alla data della domanda, anche se non dichiarati o erroneamente dichiarati, purché trasmessi entro il termine stabilito dall’amministrazione.
- Il soccorso istruttorio non è dovuto per consentire la formazione successiva di un requisito sostanziale non posseduto alla data della domanda, né per acquisire d’ufficio un titolo che il candidato non abbia dichiarato e che non fosse ancora esistente.
- La riadozione o rinnovazione parziale del bando, disposta per sanare il difetto di motivazione relativo all’indizione della procedura, non riapre automaticamente i termini sostanziali per il possesso dei requisiti né incide sugli atti della procedura già convalidati dall’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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