Cassazione Penale, Ordinanza n. 33259/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto aggravato in concorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato commesso in concorso tra loro e con altri. Un ricorrente deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al contributo concorsuale attribuitogli e quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 c.p.; l’altro lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla non applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello con motivazione corretta, senza che i ricorrenti si confrontassero realmente con le argomentazioni del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 114 c.p.
La doglianza sul mancato riconoscimento dell’attenuante del contributo di minima importanza è stata ritenuta non meritevole di ulteriore scrutinio perché già disattesa con argomentazione congrua in appello e non specificamente contrastata in cassazione.
art. 131-bis c.p.
La censura relativa alla particolare tenuità del fatto è stata reputata meramente riproduttiva di questioni già esaminate e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già vagliate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizi di motivazione non è sufficiente se non indica in modo puntuale le ragioni per cui la risposta del giudice di appello sarebbe effettivamente illogica, contraddittoria o mancante.
- Anche la doglianza sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. o della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve misurarsi con le argomentazioni del giudice di merito; in difetto, la censura è meramente assertiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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