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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 22798 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato l'annullamento parziale di un avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2000. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 75 del T.U.I.R. e del D.L. n. 83/1991, sostenendo che il principio di competenza per l'imputazione dei costi, inclusi ratei e risconti, è inderogabile e non può essere sostituito da un metodo contabile costante. Con il secondo motivo ha contestato l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione d'appello in merito alla detraibilità di erogazioni ai dipendenti, spese legali, spese amministrative e carburanti, poiché il giudice regionale si era limitato a richiamare la sentenza di primo grado senza esaminare adeguatamente le specifiche censure dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha stabilito che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi previste dall'art. 75 del T.U.I.R. sono inderogabili: il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio in cui dedurre un costo. Ha inoltre chiarito che il D.L. n. 83/1991, art. 1, comma 4, lett. d), non introduce una deroga fiscale al principio di competenza, ma disciplina esclusivamente gli effetti penali di determinate modalità di annotazione contabile. La Corte ha censurato anche la motivazione per relationem della sentenza d'appello, ritenendola meramente adesiva e priva di un effettivo esame dei motivi di gravame. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 1, vigente all'epoca dei fatti, oggi art. 109 T.U.I.R.

    Le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili.

    I costi devono essere imputati fiscalmente all'esercizio di competenza individuato dalla legge. Il contribuente non può rinviare o anticipare liberamente la deduzione mediante un diverso criterio contabile.

  • D.L. 16 marzo 1991, n. 83, art. 1, comma 4, lett. d), convertito nella L. n. 154 del 1991

    Non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi ... quando le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui all'art. 75, comma 1, del T.U.I.R. risultino dalle scritture contabili obbligatorie ... e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile.

    La disposizione opera esclusivamente sul piano della repressione penale delle omissioni contabili e non autorizza una deroga al principio fiscale di competenza.

  • Principio giurisprudenziale sulla motivazione per relationem

    È legittima la motivazione per relationem ... purché il giudice d'appello ... esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti.

    Il giudice d'appello può richiamare la motivazione di primo grado, ma deve comunque confrontarsi con le specifiche doglianze dell'appellante. Una mera adesione apodittica e non argomentata determina un vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nel reddito d'impresa il principio di competenza fiscale è normalmente inderogabile: la deduzione di un costo deve avvenire nell'esercizio cui il costo si riferisce secondo legge, anche se la contabilità è stata tenuta con criteri costanti diversi.
  • Una norma che esclude o limita sanzioni penali per determinate irregolarità contabili non può essere automaticamente interpretata come autorizzazione a derogare alle regole fiscali di imputazione dei componenti di reddito.
  • La costanza del metodo contabile può rilevare per valutare la regolarità formale o l'eventuale responsabilità sanzionatoria, ma non rende fiscalmente deducibili costi imputati a un esercizio diverso da quello di competenza.
  • In appello è ammissibile una motivazione per richiamo alla sentenza di primo grado solo se il giudice dimostra di avere esaminato e respinto le specifiche argomentazioni dell'appellante; il semplice richiamo generico alla motivazione precedente è insufficiente.
  • Quando una sentenza tributaria non verifica concretamente l'effettività, la documentazione e l'inerenza dei costi contestati, oppure non risponde alle censure dell'Amministrazione finanziaria, può essere cassata con rinvio per un nuovo esame.

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