Cassazione Penale, Ordinanza n. 18069/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi non specifici e solo apparenti, perché meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese in appello, oltre che non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per rapina aggravata. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la prova del riconoscimento fotografico e la correlata prova dichiarativa fossero state valutate erroneamente, in particolare perché il riconoscimento era stato effettuato da una sola delle due persone offese e la ricostruzione difensiva contestava l'attendibilità dell'identificazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi riproducevano censure già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre ha osservato che la valorizzazione del riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari, rispetto alla successiva ricognizione dibattimentale avvenuta in termini di non assoluta certezza, era sorretta da motivazione congrua e logica. Il secondo motivo è stato ritenuto altresì non attinente al decisum della sentenza di appello, perché riferiva alla motivazione del primo grado profili sull'illuminazione dei luoghi e sull'attendibilità del riconoscimento, non realmente esaminati dalla decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici e attinenti alla decisione impugnata; non sono ammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già dedotte in appello o non confrontate con il decisum.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e argomentate contro la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di motivi già dedotti in appello, senza una critica al ragionamento decisorio del giudice di secondo grado, integra inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso ricorre anche quando le doglianze non si confrontano con il contenuto effettivo della sentenza impugnata, ma si indirizzano contro profili motivazionali estranei al decisum.
- Nel giudizio di legittimità la valutazione di attendibilità del riconoscimento fotografico, se sorretta da motivazione logica e congrua, non è sindacabile in cassazione; può essere valorizzato il riconoscimento effettuato nelle indagini preliminari anche rispetto a una successiva ricognizione dibattimentale espressa con minore certezza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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