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Sentenza

Sentenza n. 1214/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: trasferimento e cambio d'incarico d'autorità di un militare dell'Arma dei Carabinieri, nonché, in parte qua, circolare interna relativa all'applicazione dell'art. 1479-bis del Codice dell'ordinamento militare

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna ne aveva disposto d'autorità il trasferimento e il cambio d'incarico, dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna all'Ufficio Comando - Sezione Amministrativa - del medesimo Comando Provinciale, con decorrenza 23 luglio 2024. Era stata inoltre impugnata, ove ritenuta autonomamente lesiva, una circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nella parte in cui limitava l'applicazione dell'art. 1479-bis del Codice dell'ordinamento militare ai soli militari titolari di cariche sindacali elettive non inferiori al livello regionale. Il testo della sentenza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.

La decisione

Dopo la costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con memoria depositata il 29 maggio 2026. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a. L'Avvocatura dello Stato ha accettato la rinuncia e, considerata la particolarità della controversia, le spese di lite sono state integralmente compensate. Non vi è stata quindi una decisione sul merito della legittimità del trasferimento, del cambio d'incarico o della circolare impugnata.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, integra i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo.

  • art. 1479-bis Codice dell'ordinamento militare

    La disposizione è richiamata in relazione alla circolare impugnata, ma la sentenza non ne esamina il contenuto né la legittimità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti processuali ed è accettata dalla parte costituita, comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice non procede all'esame dei vizi dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
  • In caso di rinuncia accettata dalla parte resistente, le spese possono essere integralmente compensate, anche in considerazione della particolarità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo

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