Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33139/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagata ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame contro la custodia cautelare in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari. Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 291, comma 1, e 293, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, sostenendo che il pubblico ministero avesse rifiutato o ritardato ingiustificatamente l'accesso ai file audio delle intercettazioni poste a fondamento della misura e che tale lesione del diritto di difesa determinasse una nullità di ordine generale. La ricorrente contestava in particolare la necessità di indicare espressamente nella richiesta la finalità di proporre il riesame, rilevando di avere presentato l'istanza il 18 marzo 2026, reiterato i solleciti il 24 e il 31 marzo e ricevuto comunicazione della disponibilità dei supporti solo il 2 aprile, giorno dell'udienza. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 273, 292, comma 2-ter, e 309 cod. proc. pen., lamentando l'omessa prova di resistenza dopo l'eventuale espunzione delle intercettazioni e vizi nella valutazione delle fonti dichiarative e del materiale probatorio. Il terzo motivo contestava la gravità indiziaria relativa al reato associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che le condotte fossero occasionali, prive di stabile inserimento nell'associazione, di conoscenza delle dinamiche organizzative e di affectio societatis, e riconducibili a solidarietà coniugale. Il quarto motivo riguardava l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen., asseritamente priva di adeguata motivazione quanto al dolo specifico. Il quinto motivo denunciava la mancata verifica concreta delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, sostenendo che gli arresti domiciliari fossero sufficienti e che l'interruzione dei rapporti con il coniuge escludesse il rischio di reiterazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo inoltre gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Ha escluso la nullità derivante dal mancato tempestivo accesso alle registrazioni, rilevando che la difesa aveva richiesto un numero estremamente elevato di progressivi riferiti a più indagati, non aveva inizialmente collegato la richiesta al riesame né rappresentato l'urgenza, e non aveva dimostrato di essersi diligentemente attivata per verificare l'esito delle autorizzazioni già rilasciate. Il pubblico ministero risultava essersi attivato progressivamente in relazione alle richieste ricevute. La Corte ha quindi ritenuto pienamente utilizzabili le intercettazioni e ha escluso l'obbligo di procedere alla prova di resistenza. Ha giudicato generiche e non consentite le censure sulla gravità indiziaria, osservando che il Tribunale del riesame aveva motivato logicamente sul ruolo centrale dell'indagata nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ha ritenuto adeguatamente motivata anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, essendo stata desunta la consapevolezza dell'attività e la volontà di favorire il sodalizio. Infine, ha confermato la custodia cautelare in carcere, rilevando l'operatività della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e l'assenza di elementi idonei a superarla.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La lesione del diritto di difesa derivante dall'accesso negato o tardivo alle registrazioni può integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio, ma solo se risultano accertati i presupposti della tempestiva e diligente attivazione della difesa e dell'inadempimento dell'ufficio requirente.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato per il regime di deducibilità e sanatoria della nullità di ordine generale a regime intermedio.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamato per il regime di deducibilità e sanatoria della nullità di ordine generale a regime intermedio.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Richiamato per il regime di deducibilità e sanatoria della nullità di ordine generale a regime intermedio.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Garantisce al difensore l'accesso alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare; l'autorizzazione formale non equivale alla concreta disponibilità dei supporti.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    L'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni ricorre soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma; la violazione del diritto di accesso difensivo non determina di per sé tale inutilizzabilità tecnica.

  • art. 291, comma 1, cod. proc. pen.

    Individua gli atti e le intercettazioni posti a fondamento della richiesta cautelare, ai quali il difensore ha diritto di accedere secondo l'art. 293, comma 3.

  • art. 293, comma 3, cod. proc. pen.

    il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

    Riconosce il diritto del difensore di esaminare, copiare e ottenere la trasposizione delle registrazioni poste a fondamento della misura; l'esercizio effettivo del diritto richiede una richiesta tempestiva, specifica e diligente.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    In sede cautelare i gravi indizi di colpevolezza esprimono una qualificata probabilità di responsabilità e non coincidono con il quadro probatorio necessario per la condanna definitiva.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo mediante elementi concreti contrari.

  • art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle censure relative al contenuto e alla motivazione dell'ordinanza cautelare.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame e gli obblighi di trasmissione degli atti; la trasmissione al Tribunale non sostituisce la concreta messa a disposizione delle tracce audio alla difesa.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e richiede, per ciascun concorrente, l'accertamento dello scopo di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa o dell'adesione a tale finalità.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    La gravità indiziaria per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere affermata sulla base di elementi indicativi della stabile collocazione dell'indagato nel circuito comunicativo, logistico e finanziario dell'organizzazione.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte distingue i criteri di valutazione degli indizi richiesti per la decisione di merito da quelli applicabili alla verifica cautelare, poiché l'art. 273, comma 1-bis, richiama i commi 3 e 4, ma non il comma 2.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del riesame non consente una nuova valutazione del materiale fattuale e probatorio, ma solo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla adeguatezza, completezza e logicità della motivazione.

  • art. 618, comma 1, cod. proc. pen.

    La rimessione alle Sezioni Unite è facoltativa e presuppone una posizione di dissenso, attuale o potenziale, su una questione di diritto; la Corte ha escluso che nel caso concreto il contrasto fosse sufficientemente consolidato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Il diritto del difensore di accedere alle registrazioni delle intercettazioni poste a fondamento di una misura cautelare è espressione del diritto di difesa e del contraddittorio, ma il suo esercizio presuppone una richiesta tempestiva, specifica e formulata in modo da consentire al pubblico ministero di adempiere prima della decisione sul riesame.
  • La tempestività della richiesta di accesso alle registrazioni non coincide con la mera prossimità temporale all'esecuzione della misura, ma va valutata in concreto in rapporto alle scansioni del procedimento di riesame, alla data dell'udienza, alla complessità delle operazioni e al momento della richiesta di riesame.
  • In presenza di una misura cautelare complessa e fondata su numerose intercettazioni, la difesa deve indicare con sufficiente precisione i file o i progressivi richiesti e rappresentare le ragioni di urgenza; una richiesta indistinta e tardivamente collegata al riesame non è idonea a fondare la deduzione della nullità.
  • Il rilascio dell'autorizzazione all'ascolto o all'estrazione non esaurisce l'obbligo del pubblico ministero, che deve assicurare la concreta fruibilità dei supporti; tuttavia, una volta ottenuta l'autorizzazione, non grava sugli uffici l'obbligo di recapitare il materiale o di avvisare il difensore della sua disponibilità, sicché quest'ultimo deve attivarsi diligentemente per acquisirlo.
  • La violazione del diritto di accesso alle registrazioni integra, secondo il caso concreto, una nullità di ordine generale a regime intermedio e non determina né l'inefficacia della misura cautelare né l'inutilizzabilità tecnica degli esiti delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen.; il vizio incide sull'utilizzabilità del materiale nel solo giudizio cautelare.
  • La prova di resistenza deve essere svolta solo dopo l'accertamento della patologia che impedisce l'utilizzo dell'elemento probatorio: se le intercettazioni sono ritenute legittimamente utilizzabili, non sussiste alcun obbligo di verificare il quadro indiziario espungendole.
  • Nel giudizio cautelare i gravi indizi di colpevolezza richiedono una qualificata probabilità di responsabilità e non devono essere valutati secondo gli stessi criteri di gravità, precisione e concordanza richiesti per la prova della colpevolezza nel giudizio di merito.
  • Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza del riesame non è consentito ottenere una rivalutazione degli elementi indiziari o sostituire la lettura del ricorrente a quella del giudice cautelare; sono sindacabili soltanto la correttezza giuridica, la completezza, la coerenza e la logicità della motivazione.
  • L'aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso è soggettiva e può essere applicata a ciascun concorrente solo quando sia provato che abbia agito con lo scopo di favorire l'associazione o abbia fatto propria tale finalità.
  • Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere può essere superata soltanto mediante l'indicazione e la valutazione di elementi concreti, riferiti alla fattispecie, alle modalità del fatto, alla risalenza dei fatti o alla persona dell'indagato.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti
SottomaterieInutilizzabilitàCarcereAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.