Cassazione Penale, Sentenza n. 33547/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ai soli effetti civili avverso la sentenza del 19/12/2022 della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Como (11/02/2022) per il reato di truffa. Il ricorrente deduce quattro motivi denunciando manifesta illogicità della motivazione, travisamento delle prove e falsa applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen., contestando in particolare: le modalità e i tempi di incasso della cambiale; l'allegata transazione posta in essere da Grimaldi con lo scopo esclusivo di ottenere i pagamenti e incassare la cambiale; il danno patrimoniale subito da Catalano; la valutazione della testimonianza dell'Avv. Silvia Catalano e l'omessa valutazione della testimonianza di Simone Sed.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte attengono esclusivamente a una diversa valutazione delle emergenze probatorie già compiuta dai giudici di merito; il ricorso sollecita un sindacato di merito improponibile in sede di cassazione e non coglie vizi di legge o mancanze argomentative rilevanti ai fini di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma ritenuta falsamente applicata; la Corte non ha ritenuto che dalla motivazione emergessero violazioni di legge riconducibili a questa disposizione, trattandosi di doglianze sul merito della valutazione probatoria.
art. 114 cod. pen.
La Corte d'appello ha escluso l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. con riferimento alla condotta di altra persona (Abdallah), decisione richiamata dalla Corte di legittimità quale valutazione di merito correttamente motivata.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in relazione all'inammissibilità del ricorso e ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare i fatti o per riconsiderare la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione della persuasività delle prove sono inammissibili.
- Per ottenere l'ammissibilità del ricorso in cassazione occorre dedurre vizi di diritto, vizio di motivazione manifesto, contraddittorietà o omissione di atti probatori essenziali; non è sufficiente evidenziare divergenze di apprezzamento probatorio.
- Il giudice di merito non è obbligato a rispondere puntualmente a ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente che la decisione sia logicamente coerente e ponga in rilievo gli elementi ritenuti essenziali ai fini della decisione.
- Chi propone ricorso in cassazione, specie se volto a sindacare decisioni conformi tra primo e secondo grado, rischia la condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) se le doglianze si risolvono in critiche meramente valutative.
- In controversie che riguardano transazioni, incassi e danni patrimoniali collegati a fatti penali, per contestare la decisione in sede di legittimità è necessario dimostrare che vi sia stata una violazione di norme processuali o una manifesta illogicità della motivazione su punti essenziali che avrebbero imposto diversa conclusione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33520/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →