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Sentenza

Sentenza n. 951/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Catania prot. n.-OMISSIS-del 13.9.2024, notificato in data 14.9.2024, con il quale è stato denegato il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia.

Giustizia amministrativa202402227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare del porto di fucile da oltre undici anni, ha impugnato il decreto del Questore che aveva negato il rinnovo della licenza sulla base di un controllo di polizia nel quale sarebbe stato identificato con un soggetto deferito per furto di energia elettrica e dei precedenti penali o giudiziari riferiti al convivente della suocera, a un cognato e alla moglie di quest’ultimo. Ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, l’erronea rappresentazione dei fatti, il difetto di istruttoria e l’insufficienza e genericità della motivazione. In particolare, ha negato di essere stato controllato in compagnia dei soggetti indicati, prospettando che l’eventuale identificazione potesse essere avvenuta durante ispezioni lavorative e non dimostrasse una frequentazione volontaria. Ha inoltre contestato che l’Amministrazione avesse valorizzato meri rapporti di parentela o affinità senza accertare convivenza, frequentazione effettiva, attualità e concreta incidenza dei rapporti sull’affidabilità nell’uso delle armi. Il ricorrente ha sottolineato di avere già dichiarato tali rapporti nelle precedenti istanze, senza che essi avessero impedito il rilascio del titolo. Nel corso del giudizio, la Questura ha prodotto una relazione incentrata soprattutto sulla pericolosità del cognato, ritenuto vicino a una consorteria mafiosa e referente di una piazza di spaccio, nonché sull’esistenza di visite carcerarie effettuate dalla moglie convivente del ricorrente al fratello detenuto.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente le censure e ha richiamato i principi secondo cui l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del richiedente il porto d’armi; il diniego ha natura cautelare e prognostica, non sanzionatoria, e può fondarsi anche su fatti privi di rilevanza penale, purché sussista un ragionevole rischio di abuso. Tuttavia, il mero rapporto di parentela o affinità con persone pregiudicate non è sufficiente: occorre una concreta istruttoria sulla convivenza o frequentazione, sull’attualità del rapporto e sulla sua effettiva incidenza sull’affidabilità del richiedente. Il Collegio ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la frequentazione con il soggetto deferito per furto di energia elettrica e ha escluso che tale elemento, comunque, producesse un effetto automaticamente ostativo. Analogamente, le vicende del convivente della suocera e della moglie del cognato non erano sufficienti, sia per l’assenza di prova di frequentazioni rilevanti sia per la tipologia dei reati, non immediatamente collegati all’uso delle armi. Diversamente, quanto al cognato, il TAR ha ritenuto attendibile e non irragionevole la prognosi dell’Amministrazione, considerata la sua elevata pericolosità sociale, la ritenuta contiguità mafiosa, i precedenti e il ruolo nel traffico di stupefacenti. La relazione familiare non risultava adeguatamente impermeabile, poiché la moglie convivente del ricorrente aveva mantenuto rapporti con il fratello detenuto attraverso visite carcerarie ripetute. Da tale quadro il Questore poteva desumere un rischio verosimile, anche non intenzionale, che il ricorrente subisse pressioni o che le armi potessero essere apprese da soggetti controindicati. La prognosi è stata quindi ritenuta sorretta da elementi concreti, ragionevole e proporzionata. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate per la peculiarità interpretativa della questione.

Norme richiamate

  • art. 11 TULPS

    La disposizione è richiamata quale base dei poteri di valutazione dell’affidabilità del richiedente il titolo di polizia.

  • art. 43 TULPS

    Il Collegio distingue le ipotesi di diniego automatico da quelle rimesse alla valutazione discrezionale e prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza; la mera frequentazione di un soggetto deferito per furto di energia elettrica non determina automaticamente il diniego.

  • art. 39 TULPS

    È richiamato nell’ambito degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali relativi alla valutazione delle frequentazioni e del rischio di abuso delle armi.

  • art. 699 cod. pen.

    È richiamato per evidenziare che la detenzione e il porto di armi costituiscono un’eccezione rispetto al generale divieto di portare e detenere armi.

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    È richiamato a conferma della natura eccezionale della detenzione e del porto di armi.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di proporzionalità è ricondotto anche al principio costituzionale di buon andamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al rilascio o rinnovo del porto d’armi, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente e il rischio di abuso, ma tale valutazione deve rispettare i limiti di congruità, ragionevolezza e proporzionalità.
  • Il diniego o la revoca del titolo di polizia possono fondarsi su una prognosi cautelare di rischio, anche in assenza di condanne penali o di un concreto abuso delle armi; tuttavia, il rischio deve essere desunto da elementi concreti e attendibili, secondo un giudizio probabilistico di verosimiglianza e non da mere supposizioni.
  • La mera parentela o affinità con soggetti pregiudicati non giustifica di per sé il diniego del porto d’armi. L’Amministrazione deve accertare e motivare la concreta esistenza, attualità e rilevanza di convivenza, frequentazione o altri rapporti capaci di incidere sull’affidabilità del richiedente e sulla possibilità che le armi siano apprese o utilizzate da terzi controindicati.
  • Quando il contesto familiare comprende un soggetto gravemente pericoloso, ritenuto contiguo alla criminalità organizzata e detenuto, rapporti familiari attuali e ripetuti, anche mantenuti dal coniuge convivente del richiedente, possono costituire elementi concreti per ritenere non irragionevole il rischio di pressioni o di apprensione delle armi da parte del soggetto controindicato.
  • Fatti non collegati all’uso delle armi e non indicativi, di per sé, di violenza, instabilità o impulsività non possono sorreggere automaticamente il diniego: è necessaria l’indicazione di ulteriori circostanze concrete che ne dimostrino l’incidenza sulla prognosi di abuso.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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