Cassazione Civile, Sentenza n. 1183/2020 del 21/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società assicurativa)
La controversia
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di una società assicurativa poi posta in liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale di Roma, con decisione del 29 marzo 2007, li aveva condannati in solido al risarcimento dei danni. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2 novembre 2016, respinse gli appelli principale e incidentale. Un ex sindaco propose ricorso principale con due motivi, ma successivamente vi rinunciò, con accettazione della compagnia. Un altro ex sindaco, deceduto, era rappresentato in Cassazione dalla propria erede, che dedusse: (1) la violazione degli artt. 2393, 2394, 2947 e 2949 c.c., sostenendo che, estintosi il reato di bancarotta fraudolenta per il venir meno del dante causa prima del rinvio a giudizio degli altri soggetti, l’azione civile fosse soggetta al termine quinquennale; (2) la violazione degli artt. 2392, 2393, 2394 e 2407 c.c., contestando che le omissioni attribuite al sindaco — mancato recupero di somme versate per una rivendita di azioni, mancata iniziativa per l’incasso di cambiali depositate il 12 settembre 1991 e mancato incasso di cambiali relative alla vendita di azioni, avvenuto circa quaranta giorni prima della cessazione dalla carica — rientrassero nella sua sfera di controllo. Un ulteriore ricorrente incidentale dedusse: (1) la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del primo grado, lamentando la consegna al portiere senza attestazione delle ricerche dei destinatari e contestando l’illeggibilità della firma; (2) la violazione dell’art. 206 legge fallimentare, sostenendo che l’autorizzazione dell’Isvap all’azione fosse carente di motivazione sui presupposti di fatto e di diritto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio sul ricorso principale a seguito della rinuncia dell’ex sindaco, accettata dalla compagnia, compensando le relative spese. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso dell’altro ex sindaco perché il ricorso non trascriveva integralmente l’avviso di ricevimento, necessario per consentire il controllo della dedotta nullità della notificazione; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la specifica censura sulla motivazione dell’autorizzazione Isvap non risultava proposta nei gradi di merito e il ricorrente non aveva indicato quando e in quale atto fosse stata dedotta. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell’erede perché non censurava l’autonoma ratio della sentenza d’appello fondata sull’interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori solidali, efficace anche verso gli altri ai sensi dell’art. 1310 c.c.; ha inoltre ricostruito la sequenza processuale rilevante: morte del dante causa il 5 marzo 1995, tempestiva riassunzione il 2 aprile 1996, interruzione del primo giudizio il 3 dicembre 1996 e notifica del nuovo atto di citazione il 23 ottobre 2001, ritenuta idonea a impedire il decorso della prescrizione. Il secondo motivo dell’erede è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti. I due ricorrenti incidentali sono stati condannati ciascuno a pagare alla compagnia 7.200 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, dovuto in solido. Le spese tra il ricorrente principale rinunciante e la compagnia sono state compensate; nessuna spesa è stata posta a carico del rinunciante in favore dell’altro controricorrente, chiamato quale mera denuntiatio litis.
Norme richiamate
artt. 390 e 391 c.p.c.
Va dichiarata l’estinzione del giudizio con riguardo al ricorso principale proposto dall’ex sindaco S.G., il quale aveva articolato verso la sentenza impugnata due motivi, in virtù dell’atto di rinuncia depositato ed accettato dalla controparte, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..
La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte nei termini considerati dalla Corte, determina l’estinzione del giudizio relativo a quel ricorso.
art. 139 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale è necessaria l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività di tale violazione; in particolare, qualora si denunci la nullità di una notifica perchè dalla relata non risulta il rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell’attestazione predetta, bensì, per il principio dell’autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della relata, recante anche l’indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato.
La deduzione in Cassazione della nullità della notificazione per inosservanza delle modalità previste dall’art. 139 c.p.c. richiede che il ricorso riporti integralmente la relata, compresa la data, così da rendere verificabili gli elementi che condizionano la violazione denunciata.
art. 366 c.p.c.
Il secondo motivo – incentrato non sull’assenza di autorizzazione Isvap all’azione proposta, ma della mera motivazione di essa – è inammissibile, in quanto non risulta che la specifica questione sia stata proposta nei gradi di merito sulla base della decisione impugnata, ed il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., omette di indicare il tempo ed il luogo della precedente deduzione.
Chi propone in Cassazione una questione che presuppone un accertamento di fatto deve indicare specificamente quando e in quale atto del giudizio di merito l’abbia dedotta; la mancanza di tale indicazione rende la censura inammissibile.
art. 1310 c.c.
Esso, invero, non attacca una ratio decidendi autonoma, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui in ogni caso l’azione non si è prescritta, in forza dell’applicazione dell’art. 1310 c.c., il quale dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.
Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal creditore nei confronti di uno dei debitori solidali producono effetto anche nei confronti degli altri.
art. 2947 c.c.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito è disciplinata dall’art. 2947 c.c., comma 1, secondo il quale il diritto si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato; ed al comma 3 della norma specifica che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile; e, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (come nella specie), il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dalla data di estinzione del reato.
Per il diritto al risarcimento da fatto illecito, quando il fatto costituisce reato e questo si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, si applica il termine quinquennale con decorrenza dalla data di estinzione del reato.
art. 332 c.p.c.
Mentre è inconferente il richiamo a precedente di questa Corte (Cass. 29 settembre 2004, n. 19566), nella parte in cui discorre del dies a quo della prescrizione dalla data del fatto, in quanto esso è relativo al caso di avvenuta estinzione del reato per prescrizione, e non – come nella specie – di estinzione del reato per il venir meno del reo.
Non è riportato un passaggio della decisione che applichi o interpreti l’art. 332 c.p.c.; la Corte lo richiama esclusivamente nella statuizione sulle spese, per qualificare l’evocazione in giudizio di un controricorrente come mera denuntiatio litis.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte solidale dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi incidentali, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, in solido, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte solidale dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
La decisione individua nel contributo dovuto per il ricorso principale la misura di riferimento per l’ulteriore importo posto a carico dei ricorrenti incidentali.
Massime di principio
- Chi denuncia in Cassazione la nullità di una notificazione deve riportare integralmente la relata, inclusa la data, e indicare gli elementi necessari a verificare la violazione processuale dedotta; un richiamo generico alle omissioni della relata non consente il controllo di legittimità.
- Una questione giuridica che presupponga accertamenti di fatto, se dedotta per la prima volta in Cassazione o se il ricorrente non dimostri che era già stata sottoposta al giudice di merito, è inammissibile; occorre indicare specificamente l’atto e il momento della precedente deduzione.
- Gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori solidali hanno effetto anche verso gli altri debitori.
- Quando il fatto illecito costituisce reato e il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data di estinzione del reato.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non censura un’autonoma ratio decidendi idonea, da sola, a sorreggere la decisione impugnata.
- La censura diretta a ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.
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