Cassazione Civile, Ordinanza n. 00487/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare durata molti anni. La Corte d'appello aveva inizialmente liquidato indennizzi ritenuti parzialmente insufficienti; gli istanti avevano proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 chiedendo importi maggiori. Il Ministero, resistendo in opposizione, aveva chiesto il rigetto o comunque la conferma dei compensi già liquidati e aveva anche chiesto che, ai fini delle spese, il giudizio fosse valutato unitariamente insieme a un'altra procedura di equa riparazione promossa dallo stesso difensore per altri soggetti ammessi al passivo della medesima procedura fallimentare. In cassazione il Ministero ha proposto due motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di valutazione unitaria/riunione ai fini delle spese, assumendo un possibile abuso del processo; (2) violazione dell'art. 5 del D.M. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello individuato lo scaglione tariffario sulle somme complessivamente pretese e non su quelle effettivamente liquidate, e per non avere considerato, secondo il ricorrente, la necessità di una liquidazione unitaria con altra procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo perché la decisione sulla riunione dei procedimenti connessi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità; inoltre non risultava adeguatamente dedotto un abusivo frazionamento del credito. Ha accolto solo in parte il secondo motivo: ha ritenuto erroneo il criterio seguito dalla Corte d'appello per individuare lo scaglione del D.M. n. 55/2014, poiché nei giudizi per pagamento di somme il valore va ancorato alla somma attribuita alla parte vittoriosa, non a quella domandata, e nel caso concreto si doveva prendere a riferimento l'indennizzo riconosciuto di maggior importo (€ 6.000,00), non le somme pretese in origine. Non avendo bisogno di ulteriori accertamenti, la Cassazione ha deciso nel merito, rideterminando i compensi del giudizio di opposizione in € 1.800,00, ridotti a € 1.500,00 e poi, per la compensazione dei 2/3, liquidando a carico del Ministero € 600,00 oltre accessori, mantenendo il resto della statuizione sulle spese non impugnata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la mancata riunione di procedimenti connessi dipende da un potere discrezionale del giudice di merito e non integra, di per sé, nullità della decisione.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso sulla violazione di legge in materia di liquidazione delle spese.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso fondato su asserita omessa pronuncia.
art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme o la liquidazione di danni, lo scaglione tariffario va determinato in base alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella semplicemente domandata; va inoltre considerato il valore effettivo della causa quando sia manifestamente diverso da quello presunto.
art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Consente l'aumento dei compensi quando la difesa riguarda più soggetti con la medesima posizione processuale.
art. 4, comma 4, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Consente la riduzione dei compensi quando la prestazione professionale non ha comportato l'esame di specifiche distinte questioni di fatto e di diritto.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
Indica il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'equa riparazione.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis
Richiamato dagli opponenti per chiedere l'aumento dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo.
Massime di principio
- La mancata riunione di procedimenti connessi è frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito e, di regola, non è censurabile in cassazione come omessa pronuncia.
- Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, la determinazione dello scaglione per la liquidazione dei compensi deve avvenire sulla base della somma effettivamente riconosciuta al vincitore, non dell'importo originariamente richiesto.
- Quando la decisione di merito ha errato nell'individuazione dello scaglione tariffario, la Corte di cassazione può cassare la decisione e, se non occorrono ulteriori accertamenti, decidere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.
- La riduzione dei compensi può essere giustificata se la prestazione non ha richiesto l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto, mentre l'aumento è ammesso in presenza di difesa plurima di soggetti con identica posizione processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00437/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00441/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00443/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00444/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00445/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00447/2025 del 09/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →