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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 807 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - società a ristretta base partecipativa - vincolo di solidarietà tra soci - distribuzione di utili extracontabili ai soci - presupposto della percezione di somme pro quota - onere della prova - inversione - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, emessi sulla base degli accertamenti definitivi a carico della società e della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili alla socia unica. Ha contestato che la sola ristretta base partecipativa bastasse a provare la percezione degli utili, in assenza di ulteriori indizi, e ha invocato la violazione dell'art. 53 Cost. Ha inoltre sostenuto che gli utili non le erano stati distribuiti, perché l'amministratore, suo coniuge, li avrebbe destinati a ripianare i debiti di un'altra società. L'Ufficio ha opposto che la contribuente aveva utilizzato gli utili per costruire un immobile di sua proprietà, ancora in costruzione, e ha documentato un mutuo ipotecario di 140.000 euro ottenuto il 6 febbraio 2015, garantito dall'immobile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione 9, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, che aveva respinto i ricorsi riuniti contro gli avvisi IRPEF per il 2009 e il 2010. Ha ritenuto operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, considerato definitivo e non contestato l'accertamento societario e osservato che la contribuente non aveva provato la mancata distribuzione. Al contrario, l'immobile in costruzione e il mutuo ipotecario del 2015 sono stati considerati prova della percezione e dell'impiego degli utili. La censura relativa all'art. 53 Cost. è stata respinta; le ulteriori eccezioni sono rimaste assorbite o disattese. La contribuente è stata condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in 7.004,25 euro; resta inoltre ferma la condanna alle spese di primo grado, pari a 3.500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 2729 c.c.

    La decisione applica la presunzione derivante dalla ristretta compagine societaria e dal vincolo di solidarietà e reciproco controllo tra i soci. Una volta accertati gli utili extracontabili, spetta al socio provare che non siano stati distribuiti, perché accantonati o reinvestiti dalla società.

  • Art. 53 della Costituzione

    In questo senso, non vi è alcuna violazione dell'art. 53 della Costituzione, avendo la contribuente una capacità patrimoniale costituita dal bene in costruzione che, seppure ipotecato a favore di un istituto creditizio, può anche tutelare la esazione futura del credito erariale.

    Nel caso concreto la Commissione esclude la violazione del principio di capacità contributiva perché l'immobile in costruzione, attribuito alla contribuente e finanziato anche tramite mutuo ipotecario, è stato ritenuto indice della percezione degli utili e di una capacità patrimoniale rilevante.

Massime di principio

  • Per le società a ristretta base partecipativa, il vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra soci può fondare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; la presunzione non dipende soltanto dall'esistenza degli utili, che costituisce il presupposto per individuare le somme attribuibili ai soci.
  • Il socio può superare la presunzione dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti, ad esempio perché sono rimasti accantonati o sono stati reinvestiti dalla società. La mera affermazione di non aver conosciuto o percepito gli utili non è sufficiente.
  • L'accertamento definitivo degli utili in capo alla società incide sull'individuazione dell'ammontare oggetto della presunta distribuzione; l'Amministrazione deve provare la definitività dell'accertamento societario, mentre resta a carico del socio la prova della mancata distribuzione.
  • Nel valutare la prova della percezione possono assumere rilievo circostanze patrimoniali concrete, come l'acquisto o la costruzione di un immobile e il finanziamento ad esso collegato, se il giudice le ritiene coerenti con l'impiego degli utili contestati.

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