Cassazione Penale, Sentenza n. 39225/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione contro la conferma della sua condanna per peculato (art. 314 cod. pen.), deducendo: 1) errata applicazione dell'art. 314 e vizio di motivazione, sostenendo che si trattò di mero ritardo/"dimenticanza" nel versamento delle somme; 2) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità), richiamando anche la valutazione del Tribunale di primo grado e le modifiche legislative successive; 3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, poiché dalla motivazione di merito risultava che le somme non furono mai riversate all'erario e che la riscossione avvenne solo tramite escussione del fideiussore, configurando dunque una ritenzione definitiva e non un mero ritardo. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis in considerazione dei limiti edittali del reato di peculato (pena massima e soglie rilevanti anche dopo la riforma), e ha dichiarato inammissibile anche il motivo relativo alla pena per genericità e per mancato previo deduzione in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Applicato per peculato: la Cassazione riconosce che l'elemento dell'appropriazione è presente quando si tratta di ritenzione definitiva delle somme riscosse, non di un semplice ritardo nel versamento; nel caso le somme sono state acquisite all'erario solo tramite escussione del fideiussore.
art. 33, comma 2, L. 23 dicembre 1994, n. 724
Richiamato dalla difesa per sostenere che il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa; la Corte di Cassazione implicitamente rileva che tale norma non esclude la responsabilità penale nel caso di ritenzione definitiva di somme destinate all'erario.
art. 7, punti 6, 6-bis e 7 della Convenzione sul servizio di riscossione in via telematica
Richiamata dalla difesa per sottolineare strumenti amministrativi (es. sospensione del servizio) in caso di mancato addebito; la Corte non ritiene che tali rimedi amministrativi escludano la rilevanza penale della condotta oggetto del processo.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte osserva che la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile al peculato in ragione dei limiti edittali del reato (pena detentiva superiore ai limiti previsti per l'art. 131-bis sia nella formulazione anteriore che in quella successiva alla riforma).
art. 323-bis cod. pen.
Citato poiché il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto un'attenuante; la Cassazione comunque ritiene che tale valutazione non comporti automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis ove i limiti edittali lo escludano.
art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.
Richiamato per motivare l'inammissibilità del motivo relativo alla quantificazione della pena: questioni non devolute previamente in appello non possono essere dedotte in cassazione ai fini della determinazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre il pagamento di una somma ritenuta equa alla Cassa delle ammende, come contributo in relazione alle spese del procedimento.
Massime di principio
- Per il reato di peculato è decisivo che vi sia una ritenzione effettiva e definitiva delle somme appartenenti all'amministrazione; un mero ritardo nel versamento, soprattutto se chiaramente documentato e temporaneo, può non integrare il reato, ma il protrarsi dell'inadempimento dopo diffida e il fatto che le somme siano state ottenute solo tramite escussione del fideiussore indicano appropriazione.
- La sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. dipende anche dai limiti edittali del reato: se la pena prevista supera le soglie richieste dalla norma (nella formulazione applicabile al fatto), la causa non è applicabile.
- Richiami a rimedi o sanzioni amministrative (norme o convenzioni che prevedono sospensioni o sanzioni amministrative) non impediscono automaticamente l'accertamento della responsabilità penale quando la condotta integri elementi costitutivi di reato.
- In cassazione non possono essere esaminati profili che non siano stati previamente oggetto del gravame: questioni relative alla determinazione della pena devono essere state dedotte in sede d'appello per poter essere valutate in cassazione.
- La qualificazione della condotta come "dimenticanza" o "mero ritardo" richiede un esame concreto dei fatti e delle modalità temporali: la ricezione di diffide, la durata dell'inadempimento e il fatto che il recupero delle somme sia avvenuto tramite terzi sono elementi indizianti per l'ipotesi di appropriazione.
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