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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44989/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 179 c.p.p., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare un'istanza di rinvio per legittimo impedimento tempestivamente trasmessa dalla parte privata; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che le prove (rilievi fotografici e dichiarazioni del teste Crociata Giuseppe) non avrebbero consentito di escludere ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità degli imputati e che avrebbero indicato una ricostruzione alternativa del sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che il giudizio di appello si era svolto con rito cartolare per assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, per cui la previsione dell'art. 420-ter c.p.p. (legittimo impedimento del difensore) non è applicabile; sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e fondata, valorizzando la "doppia conforme" (motivazioni di primo e secondo grado integrate) e la credibilità del testimone oculare Crociata, che ha supportato la ricostruzione della responsabilità dell'Amata per una manovra di sorpasso non consentita e il favoreggiamento personale da parte del Catalano. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, ciascuno a versare euro tremila alla Cassa delle ammende e, inoltre, Catalano è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro tremila oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    I ricorrenti sostenevano la nullità per mancata valutazione di una istanza di rinvio per legittimo impedimento; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il giudizio d'appello è stato deciso con rito cartolare, situazione in cui l'art. 179 non produce l'effetto dedotto dai ricorrenti nel contesto concreto.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi privi di rilevanza: la presunta violazione procedurale non sussisteva nel rito cartolare; il vizio di motivazione si traduceva in mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Norma sul legittimo impedimento del difensore a comparire. La Corte ha confermato che la previsione non trova applicazione nel giudizio d'appello svolto con rito cartolare, poiché non è prevista la comparizione personale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata in ordine alla sintetizzazione dei motivi di ricorso; usata per conformare la sintesi dei motivi nell'atto unico.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe e conversioni)

    Norme che consentono il trattamento camerale/rito cartolare in determinate condizioni; invocate per spiegare la modalità di trattazione del procedimento in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere per i ricorrenti di sostenere le spese processuali in caso di rigetto; applicata per condannare i ricorrenti alle spese.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 38270/2024; Sez. 3, n. 13926/2011)

    Precedenti richiamati per affermare: a) l'inapplicabilità dell'art. 420-ter nel rito cartolare d'appello; b) il principio della "doppia conforme" secondo cui le motivazioni di primo e secondo grado si integrano formando un unico complesso argomentativo valutabile unitariamente.

Massime di principio

  • Se l'appello è deciso con rito cartolare per mancata tempestiva richiesta di trattazione orale, le disposizioni sul legittimo impedimento del difensore (es. art. 420-ter c.p.p.) in genere non si applicano poiché non è prevista la comparizione personale.
  • Quando la decisione d'appello richiama e condivide la motivazione di primo grado (cosiddetta 'doppia conforme'), le due sentenze vanno valutate unitariamente: il giudice di legittimità valuta la coerenza logico-giuridica complessiva e non riesamina liberamente il fatto.
  • In Cassazione il vizio di motivazione deve essere concreto e dimostrabile (incoerenza, illogicità, insufficienza o omessa valutazione di elementi decisivi); non è sufficiente proporre una lettura alternativa del compendio probatorio già valutato dai giudici di merito.
  • Le contestazioni procedurali per nullità richiedono verifica della loro rilevanza concreta alla luce del rito adottato: l'assenza di adempimenti o richieste tempestive può precludere rimedi basati su istituti di comparizione personale.
  • Ricorrere con motivi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e l'assegnazione di somme alla Cassa delle ammende; la Cassazione può liquidare anche le spese di rappresentanza della parte civile per il grado di legittimità.

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