Sentenza n. 5335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l'ottemperanza del giudicato civile e liquidato le spese del giudizio di primo grado in misura ritenuta inadeguata
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto appello limitatamente alla liquidazione delle spese di lite disposta dal TAR nel giudizio di ottemperanza. Ha dedotto l'inadeguatezza dell'importo liquidato, chiedendone l'aumento. Il Ministero si è costituito resistendo all'appello. La controversia sostanziale riguardava il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per un importo complessivo di euro 2.500,00; tale questione non era però oggetto di contestazione in appello, circoscritto alla misura delle spese processuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato orientamento della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi e la possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. Ha quindi parzialmente riformato la sentenza del TAR, liquidando in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Poiché l'appello è stato accolto solo parzialmente, ha compensato le spese del grado d'appello, anche in considerazione delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente; la relativa spettanza era stata accertata nel giudizio presupposto e non era più oggetto dell'appello.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano individuati i motivi risolutivi della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Legittima, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o su un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la sentenza può motivare mediante rinvio a precedenti conformi, quando il precedente sia pertinente e consenta di individuare la ragione decisiva della pronuncia, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.
- Quando l'appello è limitato alla misura delle spese liquidate in primo grado e risulta solo parzialmente fondato, il giudice d'appello può riformare la liquidazione delle spese del primo grado e compensare integralmente le spese del grado d'appello.
- Il giudice può porre a carico dell'amministrazione soccombente il rimborso delle spese liquidate e del contributo unificato relativo ai gradi di giudizio, disponendo la distrazione delle somme in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
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