Cassazione Penale, Sentenza n. 21648/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo di continuazione fra due sentenze irrevocabili: la sentenza del 25/07/2022 (irrevocabile dal 16/02/2024) che gli aveva inflitto anni 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (traffico di stupefacenti) commesso sino al 2015, e la sentenza del 06/04/2023 (irrevocabile dal 20/09/2023) che gli aveva inflitto anni 5 e mesi 4 di reclusione e multa per reati contro il patrimonio e reati connessi aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente deduceva che entrambe le sentenze avevano accertato l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e sosteneva che le condotte di spaccio e le rapine fossero parte di un medesimo disegno criminoso volto a procurare risorse per sostenere esponenti della cosca mafiosa.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui le due serie di reati riguardavano attività di natura diversa (associazione per spaccio vs rapine e reati collegati) e che, nel periodo considerato, l'associazione attraversava una fase di crisi tale per cui i singoli aderenti operarono con ampia autonomia, anche individualmente, e quindi le condotte non risultavano preordinate "ab origine" come parte di un unico disegno criminoso. La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo i quali la continuazione con il reato associativo richiede che i reati fine siano stati programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; non è sufficiente la semplice compatibilità funzionale delle condotte. Poiché le valutazioni ostative all'applicazione della continuazione erano state adeguatamente motivate, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (e art. 416-bis.1 cod. pen.)
La continuazione tra il reato di associazione mafiosa e i reati fine sussiste solo se quest'ultimi erano già programmati "ab origine" al momento dell'ingresso nel sodalizio; non è ammesso un automatismo. Reati dipendenti da circostanze contingenti o non prevedibili al momento della costituzione dell'associazione escludono la continuazione.
art. 74 d.P.R. n. 309/90
Norma sanzionatoria in materia di traffico di stupefacenti: indicata quale reato oggetto della prima sentenza, con valutazione assorbente rispetto alla richiesta di continuazione con successivi reati contro il patrimonio.
artt. 56, 110, 628 comma 3 cod. pen.
Norme relative ai reati contro il patrimonio (rapina e concorso), cui si riferisce la seconda sentenza; la Corte ha ritenuto che tali reati, pur funzionalmente utili all'organizzazione, non risultassero preordinati al momento della costituzione del sodalizio.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Circostanza aggravante presa in considerazione nella motivazione delle condanne; la presenza dell'aggravante non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la preordinazione comune dei reati.
art. 4 e 7 legge n. 895/67
Norme richiamate nel quadro dei reati contestati (regolamentazione specifica relativa ai reati contro il patrimonio/clusione indicata nella motivazione); la Corte le considera nel complesso valutativo ma non idonee a fondare la continuazione senza prova della preordinazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza sull'esecuzione; la Corte suprema ha ritenuto che non vi fosse violazione della normativa procedurale richiamata, essendo la motivazione congrua e aderente ai principi giurisprudenziali.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 671 per rilevare presunte omissioni motivazionali; la Corte ha escluso tali omissioni essendo stata data giustificazione adeguata delle ragioni ostative alla continuazione.
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Norma di riferimento per i motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso basato su questa lett. e) è stato ritenuto infondato rispetto alle censure mosse.
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento formale del ricorso per cassazione (censure di violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato tali censure e le ha respinte.
art. 81 cod. pen.
Norma che disciplina il concorso e la continuazione di reati ai fini dell'applicazione del cumulo e dei benefici sanzionatori; la Corte ha ritenuto sussistenti ragioni ostative alla sua applicazione nel caso di specie, alla luce della mancanza di programmazione originaria delle condotte.
Massime di principio
- La continuazione tra associazione mafiosa e reati 'fine' richiede la prova che tali reati fossero già programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; non basta la loro compatibilità funzionale o il fatto che abbiano procurato risorse all'organizzazione.
- La presenza della stessa aggravante (es. 416-bis.1) in più sentenze non è, da sola, prova della esistenza di un disegno criminoso unitario preordinato.
- Eventi contingenti, circostanze occasionali o un periodo di 'crisi' del sodalizio che determini autonomie operative degli affiliati ostano al riconoscimento automatico della continuazione.
- In sede esecutiva il giudice deve considerare eventuali precedenti valutazioni positive sulle singole condanne e può disattenderle solo se fornisce specifiche e significative motivazioni del perché quei fatti non rientrano nel medesimo disegno.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di dimostrare l'originaria progettazione unitaria delle condotte; censure generiche o basate su mera compatibilità funzionale sono inidonee.
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