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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42199/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Enna che aveva dichiarato che non doveva procedersi nei confronti di La Scala Agata perché il reato a lei ascritto si era estinto per prescrizione. Il ricorrente ha censurato il calcolo del termine di prescrizione, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente equiparato la posizione dell'imputata a quella di altri coimputati (che rispondevano dell'art. 73, comma 5), determinando così un termine di prescrizione più breve rispetto a quello che, secondo il ricorrente, sarebbe dovuto essere applicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato (decisione del 26 settembre 2023). Ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale di Enna: dalle imputazioni risultavano cessioni di marijuana (droghe "leggere"), per le quali va applicato il più mite trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 4, DPR 309/90 nella formulazione anteriore all'art. 4-bis/2005. L'art. 4-bis (che aveva equiparato sanzioni per droghe pesanti e leggere) era poi stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014; pertanto il termine massimo di prescrizione è stato individuato in 7 anni e 6 mesi e il reato è risultato estinto (il Tribunale aveva indicato la data del 12 novembre 2021 come momento di estinzione). Di conseguenza la pronuncia di non doversi procedere è stata confermata e il ricorso del Procuratore generale è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, DPR 309/90

    Costituisce il capo di imputazione generico per delitti relativi a sostanze stupefacenti; nel caso specifico le condotte contestate erano inquadrate al comma 1 ma occorre valutare la natura della sostanza e il trattamento sanzionatorio applicabile per il calcolo della prescrizione

  • art. 73, comma 4, DPR 309/90

    reclusione da due a sei anni e multa da euro 5.164 ad euro 77.468

    Norma che prevedeva il più mite regime sanzionatorio per le "droghe leggere"; la Corte ha ritenuto che ai fini della prescrizione per fatti di cessione di marijuana debba applicarsi questo regime (anteriore all'effetto dell'art. 4-bis)

  • art. 73, comma 5, DPR 309/90

    Prevede un più grave trattamento sanzionatorio (per reati di maggiore gravità o circostanze diverse); la Corte ha sottolineato che la posizione dell'imputata non poteva essere accomunata automaticamente a quella dei coimputati in relazione al calcolo della prescrizione

  • art. 4-bis, dl. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. nella l. 21 febbraio 2006, n. 49

    equiparava dal punto di vista sanzionatorio le droghe pesanti e le droghe leggere

    Disposizione che aveva eliminato la distinzione sanzionatoria tra droghe "pesanti" e "leggere", ma la sua applicazione è stata poi limitata dalla dichiarazione di incostituzionalità; non poteva dunque essere usata per aggravare retroattivamente il regime sanzionatorio ai fini della prescrizione

  • Sentenza Corte Costituzionale 12-25 febbraio 2014, n. 32

    Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4-bis nella parte che aveva equiparato le due categorie di droghe, con la conseguenza che per fatti anteriori o comunque quando rileva la disciplina previgente si applicano le tutele/limiti del regime precedente (favor rei)

Massime di principio

  • Per calcolare la prescrizione occorre individuare il trattamento sanzionatorio effettivamente applicabile alla fattispecie concreta (anche in base alla natura della sostanza) e non confondere la posizione dell'imputato con quella di altri coimputati aventi inquadramenti diversi
  • Se una norma che aveva aggravato il regime sanzionatorio è stata successivamente dichiarata incostituzionale, non può essere usata per peggiorare retroattivamente la posizione dell'imputato; va applicata la disciplina più favorevole (principio "favor rei")
  • La qualificazione del tipo di sostanza ("leggera" vs "pesante") è rilevante non solo per il quantum della pena, ma anche per la determinazione del termine massimo di prescrizione
  • In impugnazioni per errori di calcolo della prescrizione è essenziale verificare le date dei fatti, la data delle modifiche normative e gli effetti delle pronunce di incostituzionalità al fine di applicare correttamente il termine di prescrizione
  • Non è corretto accomunare automaticamente posizioni processuali diverse (ad es. imputazioni sotto commi diversi dello stesso articolo) per fini prescrizionali senza un'analisi puntuale delle condotte e delle norme applicabili

Testo integrale

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