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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1230/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che ha confermato il provvedimento del Tribunale di rigetto dell'istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (durata due anni). Ha denunciato violazione di legge per mancato assolvimento dell'obbligo motivazionale, sostenendo che il giudizio di pericolosità sociale si fonda su un unico episodio per il quale è pendente procedimento penale e sul quale il fratello avrebbe riconosciuto la responsabilità escludendo la partecipazione del ricorrente; ha inoltre richiamato l'assenza di frequentazioni con pregiudicati, l'ampio arco temporale trascorso dagli addebiti e l'assenza di elementi che indichino che viva di proventi illeciti, argomentando l'insussistenza del requisito di attualità della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di misure di prevenzione, è sindacabile in sede di legittimità soltanto la 'mancanza' della motivazione (testo del tutto privo dei requisiti minimi), e non la mera censura per presunta illogicità o contraddittorietà del giudizio di merito. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale con elementi concreti: l'arresto del luglio 2021 per possesso di 278 cartucce cal. 12 e di un fucile a canne sovrapposte (con applicazione di misura cautelare poi revocata solo per cessata esigenza cautelare), l'essere stato sorpreso a guidare senza patente nel febbraio 2022, la revoca del reddito di cittadinanza e la mancanza di segni di ravvedimento. Pertanto le censure del ricorrente costituivano una richiesta di riesame del merito non consentita in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte interpreta l'art. 10, comma 3, nel senso che, in sede di ricorso per cassazione contro decisioni in materia di misure di prevenzione, è sindacabile la sola violazione di legge e, quanto alla motivazione, solo la sua totale mancanza (motivazione apparentemente assente o del tutto inidonea a spiegare l'itinerario logico) e non i vizi di illogicità o contraddittorietà.

  • codice di procedura penale

    L'art. 616 c.p.p. è richiamato quale base normativa per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa, applicando la sanzione pecuniaria determinata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, la Cassazione sindaca in via principale l'eventuale 'mancanza' della motivazione (testo del provvedimento privo dei requisiti minimi), non la valutazione di merito sulla congruenza o logica degli elementi di fatto.
  • Le censure che chiedono un riesame degli elementi di fatto o una diversa valutazione della pericolosità sociale (es. ritenere non sussistenti indizi recenti, valutare in modo diverso dichiarazioni di terzi) sono inammissibili in cassazione quando la motivazione della Corte territoriale è complessivamente presente e sufficiente.
  • Elementi recenti e concreti (arresti, sequestri di armi o munizioni, comportamenti reiterati come guida senza patente, revoche di benefici pubblici) possono essere considerati indici dell'attualità della pericolosità sociale e giustificare il mantenimento della misura di prevenzione.
  • La presenza di procedimenti penali pendenti o dichiarazioni di terzi che attribuiscono la responsabilità a soggetti diversi possono essere presi in considerazione, ma non bastano a sovvertire il giudizio del giudice della prevenzione se non si dimostra la totale carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
  • Chi propone ricorso in cassazione contro provvedimenti di prevenzione deve concentrare le censure su violazioni di legge o sulla totale assenza di motivazione; le argomentazioni che mirano a rinnovare il giudizio di fatto vanno prospectivamente escluse e possono comportare condanne per inammissibilità e sanzioni economiche.

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