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Sentenza

Sentenza del 07/05/2026 n. 12005 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il 2008, con cui erano stati imputati ad A.A. maggiori redditi derivanti dalla presunta partecipazione agli utili della società di fatto De Slufter b.v., ai sensi dell’art. 5 TUIR. L’Agenzia impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva rigettato il suo appello: con il primo motivo denunciava la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci; con il secondo contestava la valutazione delle prove e l’esclusione della società di fatto. A.A. aveva inoltre chiesto di attribuire efficacia al giudicato penale di assoluzione ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 e di rinviare l’udienza in attesa di una possibile pronuncia delle Sezioni unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché contestava valutazioni di merito adeguatamente motivate: non era stata provata la partecipazione di A.A. agli utili e all’alea di guadagni e perdite, mentre le attività svolte per il Gruppo B.B. erano compatibili con il ruolo di esecutore delle direttive del dominus. Per tale inammissibilità è divenuto irrilevante il primo motivo sul litisconsorzio necessario, nonché la questione dell’efficacia del giudicato penale e la richiesta di rinvio. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: 7.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, 200 euro per esborsi, IVA e CPA come per legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    È la norma in base alla quale l’avviso aveva imputato al contribuente redditi da partecipazione agli utili; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, poiché la questione decisiva è stata la prova dell’esistenza della società di fatto e della partecipazione di A.A.

  • Art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

    La controversia sull’esistenza di una società di fatto richiede, in linea generale, la partecipazione al processo di tutti i soggetti coinvolti. Nel caso concreto, però, la Corte non ha dichiarato la nullità dei giudizi di merito perché il motivo sostanziale dell’Agenzia è stato ritenuto inammissibile e la questione del litisconsorzio è quindi rimasta priva di rilevanza.

  • Art. 111, comma 2, della Costituzione

    Nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione del principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell' art. 111 , comma 2, Cost. e nell' art. 6 , par. 1, CEDU.

    La ragionevole durata del processo e l’economia processuale giustificano di non rimettere la causa al primo giudice per un difetto di contraddittorio quando il ricorso dell’Amministrazione è inammissibile o manifestamente infondato e la rimessione non procurerebbe un’utilità ai litisconsorti pretermessi.

  • Art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

    Nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione del principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell' art. 111 , comma 2, Cost. e nell' art. 6 , par. 1, CEDU.

    La norma è richiamata quale fondamento del principio di ragionevole durata del processo, che concorre a escludere una rimessione non utile al giudice di primo grado quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato.

  • Art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000

    La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

    La disposizione attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione solo alle condizioni indicate. La Corte non decide se tali condizioni ricorressero, perché l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia rende la questione irrilevante ai fini della decisione.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Agenzia delle entrate, soccombente ma ammessa alla prenotazione a debito in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.

Massime di principio

  • La contestazione in cassazione della valutazione delle prove non consente, di regola, di ottenere una nuova valutazione del merito: se il giudice ha esaminato gli elementi e motivato in modo adeguato, una censura che si limita a proporre una diversa lettura dei fatti può essere dichiarata inammissibile.
  • Per dimostrare una società di fatto non bastano incarichi operativi, competenze professionali o la gestione di flussi finanziari: occorrono elementi concreti che dimostrino la partecipazione al rapporto sociale, in particolare la condivisione degli utili e dell’alea di guadagni e perdite.
  • Quando la controversia riguarda l’esistenza di una società di fatto, il litisconsorzio necessario può coinvolgere tutti i soggetti interessati. Tuttavia, se il ricorso per cassazione è inammissibile o manifestamente infondato e la rimessione non apporterebbe un’utilità concreta, il giudice può evitare la regressione del processo per ragioni di economia processuale e ragionevole durata.
  • L’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario va verificata alla luce dei presupposti dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000; la questione può restare assorbita o irrilevante se il ricorso tributario è già definibile per una ragione processuale.

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