Cassazione Civile, Ordinanza n. 05624/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agenzia per il lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di somministrazione di lavoro interinale. In sede di rinvio la Corte d'appello ha dichiarato che tra il lavoratore e la società utilizzatrice era intercorso, dal 18.12.2002, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna dell'utilizzatrice al ripristino del rapporto e al pagamento di somme a titolo di indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e di retribuzioni maturate sino alla riammissione in servizio. La Corte di rinvio ha inoltre condannato l'agenzia per il lavoro a manlevare l'utilizzatrice di quanto corrisposto al lavoratore, ritenendo che il contratto commerciale tra le due società contenesse la causale della somministrazione, nota all'agenzia ma non riprodotta nel contratto di lavoro a termine stipulato con il lavoratore, con conseguente illegittimità del termine. L'agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina sulla somministrazione di lavoro e degli artt. 1218, 1175 e 1375 c.c., deducendo che la legge non prevede una manleva in capo all'agenzia e che l'unica conseguenza dell'illegittimità della somministrazione sarebbe la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore; (2) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, poiché la motivazione limitava la manleva all'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e alle spese di lite, mentre il dispositivo la estendeva anche alle retribuzioni maturate; (3) violazione dell'art. 32 L. n. 183/2010 per avere la Corte di rinvio riconosciuto poste risarcitorie ulteriori rispetto a quelle consentite dal principio di diritto fissato dalla precedente pronuncia rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la condanna alla manleva non era stata fondata sulla disciplina legale della somministrazione richiamata dalla ricorrente, ma sugli obblighi nascenti dal contratto commerciale tra le società, interpretato alla luce dei doveri di correttezza e buona fede. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando una nullità della sentenza per motivazione apparente e per radicale contraddizione tra motivazione e dispositivo: il dispositivo estendeva la manleva anche alle retribuzioni, mentre la motivazione la limitava espressamente all'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e alle spese di lite. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al punto censurato e la causa rinviata ad altro giudice per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 L. n. 196 del 1997
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di un obbligo legale di manleva in capo all'agenzia di somministrazione, ma la Corte ha ritenuto che non fosse la base della ratio decidendi impugnata
art. 1218 c.c.
invocato come norma sulla responsabilità per inadempimento, ma non decisivo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata
art. 1175 c.c.
richiamato quale fonte degli obblighi di correttezza che, secondo la Corte territoriale, sostenevano la pretesa di manleva
art. 1375 c.c.
richiamato quale fonte degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto, utilizzati dalla Corte di rinvio per fondare la manleva
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per il vizio di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
la Corte territoriale aveva limitato a tale indennità, oltre alle spese, la manleva; la sentenza impugnata è stata ritenuta contraddittoria perché il dispositivo la estendeva oltre tale limite
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione
Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014
utilizzate per definire i casi di anomalia motivazionale che integrano nullità della sentenza
Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016
richiamata per la nozione di motivazione apparente o perplessa e incomprensibile
Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016
richiamata in tema di motivazione apparente e controllo sull'iter logico della decisione
Cass. n. 13248 del 2020
richiamata per il principio del 'minimo costituzionale' della motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e censura una diversa base normativa non adottata dal giudice di merito.
- La manleva può essere ricavata dagli obblighi contrattuali e dai doveri di correttezza e buona fede tra le parti del rapporto commerciale, non essendo necessario che derivi espressamente da una specifica previsione di legge, se così interpretato il contratto dal giudice di merito.
- Integra nullità della sentenza la motivazione apparente o radicalmente contraddittoria, quando il dispositivo estende la condanna oltre i limiti chiaramente indicati nella motivazione senza fornire ragioni percepibili e controllabili.
- La motivazione è costituzionalmente sufficiente solo se consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice; in difetto, la sentenza è cassabile per vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 111, comma 6, Cost.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per un vizio assorbente che travolge la statuizione impugnata, i motivi subordinati che investono lo stesso capo restano assorbiti.
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