Sentenza n. 264/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la parziale riforma quanto all’appello principale e all’appello incidentale, della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 3151 del 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. III, n. 3151 del 2023, nonché deliberazione dell’Azienda ospedaliera che aveva riconosciuto solo parzialmente l’adeguamento prezzi per gli anni 2017-2019
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese appaltatrici)
Prevale il privato
La controversia
Il raggruppamento affidatario di un servizio pluriennale di pulizia e sanificazione aveva impugnato la deliberazione con cui l’Azienda ospedaliera aveva escluso l’adeguamento prezzi per il 2019 e riconosciuto, per il periodo agosto-dicembre 2017 e per il 2018, un importo inferiore a quello richiesto. Le imprese sostenevano che le variazioni delle superfici e dei reparti intervenute nel 2011 e nel 2019 costituissero esercizio dello ius variandi previsto dal capitolato, e non rinegoziazione del contratto. Deducevano inoltre che dovesse essere distinto il momento di maturazione del diritto alla revisione prezzi, spettante dal secondo anno, dal criterio di calcolo dell’adeguamento: la variazione dei prezzi avrebbe dovuto essere misurata rispetto all’anno di avvio del servizio, includendo quindi nel calcolo anche l’incremento maturato durante la prima annualità. Contestavano altresì la distinzione tra la decorrenza del servizio presso diversi presidi ospedalieri e lamentavano errori nel calcolo del coefficiente FOI, difetto di istruttoria, contraddittorietà e omessa pronuncia. L’Azienda proponeva appello incidentale sostenendo che il verbale del 4 gennaio 2019 avesse comportato una rinegoziazione del rapporto, con nuovi corrispettivi concordati in relazione alle variazioni delle superfici e dei livelli di rischio, tale da escludere l’applicazione della revisione prezzi.
La decisione
Il CGARS ha rigettato l’appello incidentale dell’Azienda e confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la rinegoziazione del contratto. Le modifiche del 2019 erano riconducibili alle previsioni del capitolato speciale che consentivano all’amministrazione di modificare unilateralmente le superfici in presenza di sopravvenienze; non risultava un confronto dialettico volto a rinegoziare gli elementi dell’accordo, né una significativa variazione dei prezzi unitari. Il verbale del 4 gennaio 2019 si limitava a ricognire le nuove superfici e il nuovo corrispettivo derivava dall’applicazione dei prezzi unitari originari alle superfici modificate. Il CGARS ha invece accolto l’appello principale, riformando parzialmente la sentenza e accogliendo integralmente il ricorso di primo grado. Ha affermato che occorre distinguere la maturazione del diritto alla revisione prezzi dal criterio di calcolo: se la revisione non spetta per il primo anno, il corrispettivo del secondo anno deve comunque essere modulato tenendo conto della variazione dei prezzi maturata dalla prima annualità. L’Azienda dovrà procedere al ricalcolo del quantum dovuto al raggruppamento. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
La disciplina della revisione prezzi è stata interpretata distinguendo il momento in cui il diritto alla revisione matura dal criterio temporale di calcolo dell’adeguamento.
art. 7, comma 4, lett. c), d.lgs. 163/2006
È richiamata in relazione ai costi standardizzati quali parametro della revisione prezzi, in assenza dei quali il capitolato e l’indice FOI costituiscono il riferimento per il calcolo.
art. 3 capitolato speciale d’appalto
Richiamato tra le disposizioni del capitolato rilevanti per la disciplina del rapporto e della revisione prezzi.
art. 4 capitolato speciale d’appalto
Richiamato tra le disposizioni del capitolato rilevanti per la disciplina del rapporto e della revisione prezzi.
art. 5 capitolato speciale d’appalto
Richiamato tra le disposizioni del capitolato rilevanti per la disciplina del rapporto e della revisione prezzi.
art. 56 capitolato speciale d’appalto
Richiamato tra le disposizioni del capitolato rilevanti per la disciplina del rapporto e della revisione prezzi.
art. 83 capitolato speciale d’appalto
La previsione che consente la modifica delle superfici oggetto del servizio qualifica tali variazioni come esercizio dello ius variandi e non come rinegoziazione, quando il corrispettivo resta determinato applicando i prezzi unitari originari alle nuove superfici.
Richiamato nella domanda originaria per la richiesta di interessi moratori sulle somme dovute.
Massime di principio
- La maturazione del diritto alla revisione prezzi e il criterio temporale di calcolo dell’adeguamento sono profili distinti: anche quando la revisione non è riconoscibile per la prima annualità, il corrispettivo della seconda annualità deve tenere conto della variazione dei prezzi maturata durante il primo anno di esecuzione.
- In un contratto pubblico di durata, quando il capitolato attribuisce all’amministrazione il potere di modificare le superfici oggetto del servizio in presenza di sopravvenienze, la variazione delle superfici non integra una rinegoziazione del contratto se il corrispettivo continua a essere determinato applicando i prezzi unitari originari alle nuove superfici.
- La ricognizione delle nuove superfici e la conseguente rideterminazione matematica del corrispettivo, senza una significativa modifica dei prezzi unitari né un confronto negoziale volto a ridefinire l’accordo, non costituiscono nuova contrattazione o rinegoziazione del rapporto.
- La revisione prezzi non può essere esclusa per il solo fatto che siano intervenute variazioni dell’oggetto materiale della prestazione quando tali variazioni costituiscono esercizio dello ius variandi già previsto dal capitolato e non danno luogo a un nuovo autonomo contratto.
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