Ordinanza n. 3320/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento a) della nota prot. n. 94601 pervenuta a mezzo pec del 28.11.2023, a firma del Responsabile dell’AREA 5 – Urbanistica, Demanio, Abusivismo e Attività Produttive del Comune di Castel Volturno, se ed in quanto ritenuta di riscontro alla istanza diffida presentata dalla ricorrente in data 28.11.2024, di cui si dirà in avanti; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo della posizione della ricorrente; NONCHE’ PER L''ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ - EX ARTT. 31 e 117 D.LGS. N. 104/2010 del comportamento omissivo per l''inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., sulla istanza-diffida acquisita, in data 28.11.2024, dalla SABAP per le Province di Caserta e Benevento, dalla Regione Campania e dalla Prefettura di Caserta, perdurando, a tutt’oggi, l’inadempimento, stante la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’adizione delle doverose determinazioni NONCHÉ PER LA CONDANNA del Comune di Castel Volturno a dare esecuzione alla ordinanza n. 90 del 25.5.2016, recante ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 380/2001 e s.m.ii. delle opere accertate abusive realizzate presso il fabbricato Condominio della Torre Orientale 3, sito in Castel Volturno (Ce), loc. Pinetamare, Viale delle Mimose, nella specie rampa di accesso realizzata lungo il muro di recinzione di proprietà della ricorrente e più in particolare: <<scivolo composto da n.2 tratti posti ortogonalmente uno della lunghezza di ml 6,00 circa e l’altro di metri lineari 12,00 circa della larghezza di mt.1.00 circa, che da una quota iniziale posta a piano stradale giunge all’altezza dell’ultimo gradino delle scale a mt.1,50 circa di altezza, lo stesso risulta delimitato su un lato dalla recinzione in muratura del fabbricato e dall’altra da balaustra in ferro (corrimano)>>. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati: per l’annullamento degli atti impugnati con ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di riscontro e comportamento omissivo rispetto all’istanza-diffida, nonché mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 90 del 25 maggio 2016
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota comunale ritenuta di riscontro a un’istanza-diffida e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune, dalla Soprintendenza, dalla Regione e dalla Prefettura, oltre alla condanna del Comune a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 90 del 25 maggio 2016, avente a oggetto una rampa di accesso realizzata lungo il muro di recinzione della proprietà della ricorrente presso il Condominio Torre Orientale 3. Il Condominio, dopo il deposito in giudizio da parte del Comune della copia dell’ordinanza e della relativa relata di notifica, ha dichiarato di avere proposto querela di falso per fare accertare la radicale inesistenza e falsità dei documenti, deducendo l’insussistenza dei requisiti minimi di riferibilità dell’atto all’organo competente, di certificazione dell’immodificabilità e genuinità del documento e di attestazione dell’avvenuta adozione e pubblicazione secondo legge. Ha quindi chiesto la sospensione del giudizio in attesa della decisione del giudice ordinario sulla querela di falso.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 77, comma 4, c.p.a., ritenendo indispensabile, per definire la controversia, accertare in via definitiva l’effettiva esistenza dell’ordinanza di demolizione n. 90 del 25 maggio 2016, documento oggetto della querela di falso e decisivo per la domanda di esecuzione proposta dalla ricorrente. Il giudice ha precisato che la sospensione per querela di falso non consegue automaticamente alla sua mera proposizione, ma richiede la verifica della pregiudizialità del documento, della non manifesta infondatezza della querela e dell’assenza di un evidente intento dilatorio. Nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti. È stato inoltre stabilito che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., la ricorrente dovrà riassumere il giudizio presentando istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 77, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la sospensione del giudizio quando la decisione dipende dalla definizione della querela di falso, purché il documento sia pregiudiziale e la domanda non risulti manifestamente infondata o dilatoria.
art. 80, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone alla parte ricorrente di riassumere il giudizio mediante istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario.
art. 31 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento dell’azione relativa all’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale disciplina processuale dell’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione al termine di conclusione del procedimento e al dedotto inutile decorso del termine di trenta giorni.
art. 31 d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza di ingiunzione di demolizione delle opere abusive.
Massime di principio
- La sospensione del giudizio amministrativo per querela di falso non è automatica per la sola proposizione della querela: il giudice deve verificare la pregiudizialità del documento, la non manifesta infondatezza della domanda e l’assenza di un evidente intento dilatorio.
- Quando l’esistenza o la genuinità di un documento oggetto di querela di falso costituisce un presupposto indispensabile per decidere la controversia amministrativa, il giudizio deve essere sospeso sino alla definizione irrevocabile della querela da parte del giudice ordinario.
- La parte ricorrente cui incombe la riassunzione deve presentare l’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della decisione resa sulla querela di falso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →