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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26586/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto una società chiedendone la condanna alla restituzione di una somma di denaro indicata come concessa in mutuo e, in subordine, quale indebito arricchimento; la società aveva resistito deducendo di essere a sua volta creditrice per lavori e forniture di materiale da costruzione eseguiti in favore dell’attore e per conto di un terzo, chiedendo la compensazione dei crediti. In primo grado il credito dell’attore era stato accertato e, in parte, anche quello della società, con compensazione e condanna del primo al saldo residuo. In appello il soccombente aveva contestato il rigetto della domanda riconvenzionale della società, e la Corte territoriale aveva invece rigettato tale domanda riconvenzionale. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe ritenuto inattendibili o contraddittorie le deposizioni testimoniali e avrebbe deciso su circostanze prive di riscontro, con motivazione solo apparente. Il controricorrente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale lamentando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, perché la Corte d’appello aveva compensato le spese pur in assenza dei presupposti di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; ha infatti rilevato che la Corte d’appello aveva motivato il proprio convincimento sulla base della documentazione e delle risultanze testimoniali contraddittorie, con motivazione non apparente. Ha poi rigettato il ricorso incidentale, osservando che, nel regime applicabile ratione temporis all’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese era consentita per giusti motivi e che la valutazione della loro sussistenza rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione nei limiti dedotti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; inoltre è stato dato atto dell’obbligo per entrambe le parti del pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente e non solo apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la doglianza non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La libera valutazione delle prove consente al giudice di merito di apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori e attribuire valore preminente ad alcuni di essi, escludendo implicitamente altri mezzi istruttori.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la regolazione delle spese; la Corte non ha ravvisato violazioni del principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile al caso, la compensazione era consentita per "giusti motivi"; la relativa valutazione è discrezionale e non richiede una specifica indicazione sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti.

Massime di principio

  • La censura che, sotto l’apparente violazione di legge o vizio di motivazione, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione su un apprezzamento discrezionale del materiale probatorio, attribuendo rilievo prevalente ad alcune risultanze e ritenendo implicitamente non decisive altre prove, purché la motivazione sia effettiva e non meramente apparente.
  • Nel regime anteriore alla riforma del 2005 dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese per giusti motivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa.
  • Quando il giudizio di legittimità si conclude con reciproca soccombenza, la compensazione delle spese del grado è consentita.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile se, in sostanza, si contesta soltanto il giudizio di attendibilità delle prove compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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