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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04499/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La controversia nasce da più avvisi di accertamento emessi per IMU 2014 e 2016 e TASI 2016 relativi a un immobile di proprietà del contribuente nel Comune di Monte Argentario. Il contribuente deduceva che l'immobile di sua proprietà e quello, contiguo, di proprietà esclusiva della moglie costituivano di fatto un'unica abitazione utilizzata dal nucleo familiare come dimora principale; sosteneva quindi di aver diritto al beneficio dell'abitazione principale anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022. In appello, però, la Corte tributaria regionale aveva riformato la decisione favorevole di primo grado. Con il ricorso per cassazione il contribuente articolava due motivi: (1) violazione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, sostenendo che i coniugi, avendo ciascuno residenza e dimora abituale nel rispettivo immobile, avrebbero diritto alla doppia esenzione; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la corte di merito avrebbe trascurato la circostanza che i due immobili sono al medesimo numero civico e sono utilizzati come un'unica abitazione. La concessionaria resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia di IMU, l'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 prevede un'esenzione riferita a una sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e che tale disciplina, di stretta interpretazione, non consente di estendere il beneficio a più unità contigue, ancorché di fatto unite e utilizzate come un'unica abitazione. Ha inoltre ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 non conduca a riconoscere un'esenzione per ciascuna delle unità immobiliari contigue, bensì escluda la rilevanza della convivenza del nucleo familiare come parametro ostativo solo nel diverso caso della residenza/dimora separata dei coniugi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte di merito aveva comunque considerato la contiguità degli immobili e perché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non all'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Per l'IMU l'agevolazione per abitazione principale è limitata a un'unica unità immobiliare; la norma è di stretta interpretazione e non si estende a più unità contigue anche se di fatto adibite a un'unica abitazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il primo motivo è stato inquadrato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame deducibile in cassazione richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non di mere argomentazioni difensive o di singole risultanze probatorie.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Corte cost. n. 209 del 13.10.2022

    Ha eliminato il riferimento al nucleo familiare nella definizione di abitazione principale, ma non consente di trasformare il beneficio in una doppia esenzione per immobili contigui di fatto unificati.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni tributarie, la nozione di abitazione principale va interpretata in senso restrittivo quando la legge collega il beneficio a una sola unità immobiliare; il fatto che più immobili siano contigui e utilizzati unitariamente non basta, di per sé, ad ampliare l'esenzione oltre il dato normativo.
  • La sentenza della Corte costituzionale che elimina il riferimento al nucleo familiare nella nozione di abitazione principale non elimina il requisito dell'unicità dell'unità immobiliare agevolabile, né legittima un'esenzione multipla per immobili distinti.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione delle prove o a riproporre una diversa lettura dei fatti, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Per configurare l'omesso esame di un fatto decisivo occorre l'omissione di una circostanza storica, principale o secondaria, discussa tra le parti e idonea, se valutata, a determinare con certezza un esito diverso della lite.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propriaContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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