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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25609/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di ricusazione dei giudici CAVASINO e ROMANO per presunta anticipazione di valutazioni di merito sulla posizione di ACCORINTI in altro procedimento collegato (processo "Nemea"); la Corte d'appello aveva accolto la ricusazione e dichiarato l'inefficacia degli atti a contenuto probatorio dal 5 marzo 2021 (data di deposito della motivazione della sentenza "Nemea"). ACCORINTI impugnò solo la decorrenza della inefficacia (sostenendo che dovesse decorrere dal 13/01/2021 e che dovesse travolgere anche l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare), mentre il Procuratore Generale impugnò per vizio di motivazione la ritenuta incompatibilità e la declaratoria di inefficacia, denunciando l'assenza della necessaria analisi sugli atti e l'errata determinazione della data di decorrenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per una nuova decisione. La Cassazione ha rilevato carenze di motivazione: la Corte territoriale non ha chiarito in modo adeguato l'identità del fatto storico tra il giudizio "Nemea" e quello in cui si era proposta la ricusazione, né ha spiegato se la presunta manifestazione di convinzione fosse stata "indebita" (cioè non necessaria ai fini del provvedimento incidente). La Corte ha inoltre precisato che, in caso di nuova accoglienza della ricusazione, la declaratoria di inefficacia degli atti deve indicare in modo specifico gli atti e che la data spartiacque da cui valutare l'efficacia degli atti è la data di emissione della sentenza decisoria del procedimento pregiudicante (nel caso, la lettura del dispositivo del 27/10/2020) e non il deposito della motivazione. Conseguentemente l'ordinanza viene annullata e rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Le cause di ricusazione devono essere interpretate strettamente; rileva l'"indebita" manifestazione del convincimento solo se espressa senza necessità per la decisione incidentale e se anticipa il merito della res iudicanda

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Riferita alla determinazione del momento da cui può decorrere la causa di incompatibilità e alla necessità di corretta individuazione temporale degli effetti della pronuncia pregiudicante

  • art. 41, comma 3 cod. proc. pen.

    L'ordinanza che decide sulla ricusazione deve provvedere contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti già compiuti dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci; detta declaratoria deve indicare specificamente gli atti

  • Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005 (Falzone)

    L'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice in procedimenti incidentali rileva come causa di ricusazione solo se anticipa la valutazione sul merito della res iudicanda senza giustificazione procedurale

  • Sez. U, n. 37207 del 16/7/2020 (Gerbino)

    Stabilisce che l'ordinanza di cui all'art. 41, comma 3, cod. proc. pen. deve indicare specificamente gli atti e che la data spartiacque per la valutazione degli atti è la data di emissione del dispositivo della sentenza pregiudicante

Massime di principio

  • Le cause di ricusazione vanno interpretate restrittivamente: non è di per sé ricusazione il richiamo a valutazioni svolte in altro procedimento se tali valutazioni erano necessarie o funzionali al provvedimento incidentale
  • Fondamentale accertare l'identità del fatto storico fra il procedimento pregiudicante e quello pregiudicato: identità richiede coincidenza di tempo, luogo e persone o una pregnante interferenza tra le due contestazioni
  • Per configurare una "manifestazione indebita" del convincimento il giudice deve aver anticipato il giudizio di colpevolezza/innocenza senza necessità procedurale; la mera discussione di elementi riferiti a vicende pregresse non basta
  • La declaratoria di inefficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato deve essere motivata e specifica: gli atti devono essere elencati e valutati singolarmente, non può essere disposta in termini generici
  • La data a partire dalla quale valutare l'efficacia o l'inefficacia degli atti è la data di emissione del dispositivo della sentenza pregiudicante (lettura del dispositivo), non il mero deposito della motivazione
  • Il giudice che decide sulla ricusazione deve verificare, con esame degli atti processuali rilevanti, se e in quale misura i comportamenti o le dichiarazioni del giudice pregiudicante abbiano esercitato un concreto apporto decisionale sulla posizione dell'imputato

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