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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15743/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva negato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La decisione di merito aveva valorizzato il concreto coefficiente di offensività della condotta, ritenuta protratta con cadenza relativamente serrata per quasi un anno e indicativa di insensibilità dell'agente al rispetto delle prescrizioni impostegli al momento della sottoposizione a misura di prevenzione, anche in considerazione di una precedente condanna definitiva per analoga fattispecie. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, ma in modo ritenuto generico e sostanzialmente volto a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e dell'astratta riconoscibilità del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato il diniego del beneficio della particolare tenuità del fatto, richiamando la protrazione della condotta, la sua offensività concreta e la precedente condanna per fatti analoghi. Ha inoltre osservato che le doglianze del ricorrente erano generiche e non confrontate con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta fattispecie e può essere negata quando la condotta presenti un coefficiente di offensività non tenue, specie se protratta nel tempo e sintomatica di persistente inosservanza delle prescrizioni.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I criteri di valutazione della gravità del fatto rilevanti per l'art. 131-bis sono le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel valutare la particolare tenuità del fatto il giudice di merito deve compiere una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità concrete della vicenda, dando conto dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p. e degli elementi ritenuti decisivi.
  • Il diniego dell'art. 131-bis c.p. può essere motivato anche implicitamente, quando la qualificazione della condotta escluda già, per le sue caratteristiche, che il fatto possa considerarsi particolarmente tenue.
  • Non è censurabile in cassazione, se sorretta da motivazione coerente, la valutazione di non particolare tenuità fondata sulla protrazione della condotta, sulla sua offensività concreta e sulla recidivante insensibilità dell'agente alle prescrizioni imposte.
  • Censure generiche che si limitano a contrapporre una diversa lettura delle emergenze istruttorie non sono idonee a scalfire una motivazione di merito correttamente ancorata ai criteri legali di valutazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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