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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7269/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio per omessa applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 20-bis c.p.; 2) mancata concessione delle attenuanti generiche, ignorate dalla Corte d'appello; 3) omissione nell'affrontare le doglianze circa la quantificazione della pena. La difesa aveva formulato specifica istanza di sostituzione della pena mediante memoria PEC del 28/03/2024, documentando anche la disponibilita' della "CROCE BLU San Giuseppe Moscati" ad accogliere l'imputato.

La decisione

Primo motivo accolto: la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente valutato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva limitandosi a richiamare i precedenti penali. Percio' ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione dell'applicabilita' delle sanzioni sostitutive e ha rinviato per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. Secondo e terzo motivo dichiarati infondati/inammissibili; per il resto il ricorso e' dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma del reato per cui e' stato condannato l'imputato; costituisce il titolo di responsabilita' oggetto del giudizio.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Prevede le nuove pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto che, se richiesta tempestivamente dalla difesa, il giudice d'appello debba pronunciarsi sulla loro applicabilita'

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma)

    Disciplina transitoria applicabile al caso (sentenza di primo grado pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma); rende applicabili le nuove previsioni sulle pene sostitutive ai procedimenti con prime sentenze anteriori alla riforma

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; rileva anche ai fini della valutazione circa l'idoneita' o l'esclusione delle pene sostitutive, tenendo conto di elementi indicativi della personalita' del condannato

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Rinvio all'art. 133 c.p. per l'applicazione delle pene sostitutive; pero' l'esclusione delle sostitutive e' consentita solo se sussiste un concreto giudizio prognostico di pericolosita' o fondati motivi di inadempienza

  • art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Limita le condizioni ostative per le pene sostitutive a circostanze inerenti il reato specifico, escludendo in via assoluta la mera sussistenza di precedenti quali motivo automatico di esclusione

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione alle esigenze di sintesi richieste per il gravame; la Corte in sede di legittimita' ha enunciato i motivi nei limiti strettamente indispensabili

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilita' di introdurre "motivi nuovi" in appello; la giurisprudenza considerata ammette che la richiesta di pene sostitutive possa essere formulata anche non nei motivi di appello purche entro l'udienza di discussione d'appello

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive (art. 20-bis c.p.) deve essere presentata dalla difesa almeno entro l'udienza di discussione d'appello; una richiesta inviata tramite memoria PEC prima dell'udienza e' idonea.
  • Il giudice d'appello e' obbligato a valutare l'applicabilita' delle pene sostitutive quando la richiesta e' stata formulata; non puo' negarla limitandosi a richiamare la mera esistenza di precedenti penali.
  • L'esclusione delle pene sostitutive richiede un giudizio prognostico concreto e motivato circa la pericolosita' o l'inadempienza probabile delle prescrizioni: i precedenti possono concorrere a tale valutazione ma non costituiscono, di per se', motivo automatico di rifiuto.
  • Se la pena inflitta si mantiene sui minimi edittali, la motivazione non deve eccentricamente discostarsi dal minimo; e' sufficiente un riferimento alla valutazione negativa della personalita' e alle modalita' del fatto, salvo che la difesa indichi elementi nuovi e specifici favorevoli.
  • Nel caso di omissione o valutazione sommaria da parte del giudice di merito su istanze rilevanti (es. pene sostitutive), la Cassazione puo' annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo esame.

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