Cassazione Penale, Sentenza n. 7269/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio per omessa applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 20-bis c.p.; 2) mancata concessione delle attenuanti generiche, ignorate dalla Corte d'appello; 3) omissione nell'affrontare le doglianze circa la quantificazione della pena. La difesa aveva formulato specifica istanza di sostituzione della pena mediante memoria PEC del 28/03/2024, documentando anche la disponibilita' della "CROCE BLU San Giuseppe Moscati" ad accogliere l'imputato.
La decisione
Primo motivo accolto: la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente valutato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva limitandosi a richiamare i precedenti penali. Percio' ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione dell'applicabilita' delle sanzioni sostitutive e ha rinviato per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. Secondo e terzo motivo dichiarati infondati/inammissibili; per il resto il ricorso e' dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
Norma del reato per cui e' stato condannato l'imputato; costituisce il titolo di responsabilita' oggetto del giudizio.
art. 20-bis cod. pen.
Prevede le nuove pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto che, se richiesta tempestivamente dalla difesa, il giudice d'appello debba pronunciarsi sulla loro applicabilita'
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma)
Disciplina transitoria applicabile al caso (sentenza di primo grado pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma); rende applicabili le nuove previsioni sulle pene sostitutive ai procedimenti con prime sentenze anteriori alla riforma
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; rileva anche ai fini della valutazione circa l'idoneita' o l'esclusione delle pene sostitutive, tenendo conto di elementi indicativi della personalita' del condannato
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Rinvio all'art. 133 c.p. per l'applicazione delle pene sostitutive; pero' l'esclusione delle sostitutive e' consentita solo se sussiste un concreto giudizio prognostico di pericolosita' o fondati motivi di inadempienza
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Limita le condizioni ostative per le pene sostitutive a circostanze inerenti il reato specifico, escludendo in via assoluta la mera sussistenza di precedenti quali motivo automatico di esclusione
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione alle esigenze di sintesi richieste per il gravame; la Corte in sede di legittimita' ha enunciato i motivi nei limiti strettamente indispensabili
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilita' di introdurre "motivi nuovi" in appello; la giurisprudenza considerata ammette che la richiesta di pene sostitutive possa essere formulata anche non nei motivi di appello purche entro l'udienza di discussione d'appello
Massime di principio
- La richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive (art. 20-bis c.p.) deve essere presentata dalla difesa almeno entro l'udienza di discussione d'appello; una richiesta inviata tramite memoria PEC prima dell'udienza e' idonea.
- Il giudice d'appello e' obbligato a valutare l'applicabilita' delle pene sostitutive quando la richiesta e' stata formulata; non puo' negarla limitandosi a richiamare la mera esistenza di precedenti penali.
- L'esclusione delle pene sostitutive richiede un giudizio prognostico concreto e motivato circa la pericolosita' o l'inadempienza probabile delle prescrizioni: i precedenti possono concorrere a tale valutazione ma non costituiscono, di per se', motivo automatico di rifiuto.
- Se la pena inflitta si mantiene sui minimi edittali, la motivazione non deve eccentricamente discostarsi dal minimo; e' sufficiente un riferimento alla valutazione negativa della personalita' e alle modalita' del fatto, salvo che la difesa indichi elementi nuovi e specifici favorevoli.
- Nel caso di omissione o valutazione sommaria da parte del giudice di merito su istanze rilevanti (es. pene sostitutive), la Cassazione puo' annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo esame.
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