Cassazione Civile, Ordinanza n. 01263/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, quantificati in euro 3.025,83, assumendo che il veicolo fosse stato colpito da un masso improvvisamente rovinato sulla sede stradale della strada provinciale n. 117, in data 7 novembre 2012. La domanda era stata respinta in primo grado e l'appello era stato rigettato dal Tribunale, che aveva escluso la responsabilità dell'ente provinciale ritenendo l'evento dovuto a caso fortuito. In cassazione la parte soccombente ha denunciato, con tre motivi, violazione e falsa applicazione della normativa in materia di codice della strada e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando anche l'erronea percezione dello stato di fatto, l'inversione dell'onere probatorio e l'errata valutazione delle prove; con i motivi residui ha censurato la motivazione sulla configurabilità del caso fortuito e sul titolo di responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto violato l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per l'esposizione eccessivamente prolissa e inadeguata dei fatti, dovuta alla riproduzione integrale degli atti di causa e della sentenza impugnata, con conseguente difficoltà di individuare i fatti rilevanti. Inoltre, ha ritenuto inammissibili i singoli motivi: il primo perché tendeva a ottenere una nuova ricostruzione del fatto storico ed evocava in modo non consentito la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; gli altri perché formulati secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non più applicabile, e comunque perché la motivazione del giudice di merito era conforme al minimo costituzionale. Non sono state liquidate spese, non avendo l'intimata svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
testo vigente ratione temporis
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e sintetica dei fatti di causa; una riproduzione integrale e sovrabbondante degli atti processuali rende la lettura indaginosa e può determinare inammissibilità.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, se non nei rigorosi limiti ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile quando maschera una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere correttamente sussunto nei pertinenti vizi di legittimità; non è consentito riproporre il previgente modello del vizio motivazionale non più vigente nella formulazione anteriore alla riforma del 2012.
art. 2051 c.c.
Richiamato solo come possibile titolo di responsabilità per il danno da cosa in custodia, senza che la Corte entri nel merito della sua configurabilità.
art. 2043 c.c.
Richiamato solo come possibile titolo di responsabilità aquiliana, senza esame di merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del giudice di merito era sufficiente secondo il parametro del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
È il rito camerale seguito per la decisione in Cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti sia talmente ampia e riproduttiva degli atti da impedire l'immediata individuazione delle questioni rilevanti, trasferendo impropriamente sulla Corte l'attività di selezione dei fatti decisivi.
- Non è consentito, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto storico o delle prove, riservata al giudice di merito.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è proponibile solo nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e non come strumento surrettizio di rivalutazione del materiale probatorio.
- Il vizio motivazionale è scrutinabile nei soli limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato; una motivazione che superi il minimo costituzionale non è censurabile in cassazione solo perché non condivisa dalla parte soccombente.
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