Corte di giustizia, Sentenza C-705/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 aprile 2023. — MJ contro AxFina Hungary Zrt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Győri Ítélőtábla. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 6 e 7 – Contratti di mutuo espressi in valuta estera – Conseguenze giuridiche della dichiarazione di invalidità di un contratto di mutuo a causa del carattere abusivo di una clausola di tale contratto – Clausola contrattuale che pone il rischio di cambio a carico del consumatore. — Causa C-705/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte è intervenuta su un mutuo in franchi svizzeri rimborsabile in fiorini ungheresi, nel quale la clausola sul rischio di cambio era stata ritenuta abusiva. Ha chiarito che il giudice nazionale non può "correggere" il contratto cambiandone valuta, interessi o tasso di cambio per mantenerlo in vita. La sostituzione della clausola è ammessa solo in via eccezionale con norme nazionali suppletive o dispositive, se la nullità totale esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose.
Clausola abusiva nei mutui in valuta estera: il giudice nazionale non può "riscrivere" il contratto per salvarlo, salvo la sostituzione eccezionale con norme suppletive o dispositive realmente applicabili.
La questione giuridica
Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a che, dichiarata abusiva la clausola che trasferisce sul consumatore il rischio di cambio in un mutuo espresso in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale, il giudice nazionale: a) dichiari comunque valido il contratto modificandone la valuta e il tasso di interesse, oppure fissando un tetto al tasso di cambio; b) mantenga il contratto sostituendo la clausola con disposizioni nazionali di carattere generale relative a valuta di pagamento, interessi e tasso d’interesse.
Principio di diritto
Quando una clausola abusiva che pone il rischio di cambio a carico del consumatore comporta l’invalidità di un mutuo in valuta estera/rimborsabile in valuta nazionale, la direttiva 93/13 impedisce al giudice nazionale di salvare il contratto riscrivendone il contenuto mediante conversione della valuta, modifica del tasso di interesse o fissazione di un limite al cambio; la clausola può essere sostituita solo eccezionalmente da una disposizione nazionale suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti, e non da norme nazionali di carattere generale che richiedano una vera e propria revisione giudiziale del contratto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 94, lettera c), regolamento di procedura della Corte
Clausola abusiva nei mutui in valuta estera: effetti sulla validità del contratto
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Győri Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Győr, Ungheria), riguarda le conseguenze della declaratoria di abusività di una clausola di un mutuo espresso in valuta estera ma rimborsabile in valuta nazionale. Il tema centrale è se, alla luce della direttiva 93/13/CEE, il giudice nazionale possa dichiarare valido il contratto modificandone il contenuto oppure sostituire la clausola abusiva con norme interne di carattere generale.
Fatti e procedimento principale
MJ aveva stipulato nel 2008 un contratto di mutuo e opzione per l’acquisto di un veicolo, espresso in franchi svizzeri (CHF) ma rimborsabile in fiorini ungheresi (HUF). La clausola che poneva il rischio di cambio a carico del consumatore è stata ritenuta abusiva dal giudice del rinvio, che ha dichiarato nullo il contratto.
Il giudizio è poi proseguito per stabilire le conseguenze giuridiche della nullità. Il giudice ungherese ha osservato che, secondo un orientamento giurisprudenziale nazionale influenzato dal parere consultivo della Kúria del 19 giugno 2019, il contratto dovrebbe essere "dichiarato valido" mediante correzione del contenuto degli obblighi del consumatore. Da qui il dubbio sulla compatibilità di tale impostazione con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore e il contratto resta vincolante se può sussistere senza di esse;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Sono inoltre menzionate norme del diritto ungherese sul pagamento dei debiti pecuniari, sugli interessi e sulla ripristinazione della situazione precedente in caso di invalidità contrattuale, nonché la legge ungherese del 2014 sulla conversione in fiorini dei mutui espressi in valuta estera.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la direttiva 93/13 osti a che il giudice nazionale dichiari comunque valido il contratto, modificando valuta e interessi oppure fissando un limite massimo al tasso di cambio;
- se, ai fini di tale risposta, sia rilevante che la dichiarazione di validità avvenga mentre il contratto è ancora in essere oppure quando il rapporto contrattuale è già cessato;
- se il contratto possa essere mantenuto sostituendo la clausola abusiva con disposizioni interne sulla valuta di rimborso, sugli interessi e sul tasso d’interesse.
Ricevibilità
La Corte respinge i dubbi di ricevibilità sollevati da AxFina e dal governo ungherese. Rileva che la domanda contiene gli elementi necessari per comprendere il rapporto tra la normativa nazionale e il diritto dell’Unione e che le questioni non sono manifestamente irrilevanti né ipotetiche.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 93/13 mira a ripristinare l’equilibrio tra le parti, preservando in linea di principio la validità del contratto nel suo complesso, ma senza consentire al giudice di riscrivere le clausole abusive.
In base alla giurisprudenza consolidata:
- la clausola abusiva va considerata come se non fosse mai esistita;
- il giudice non può integrare il contratto rivedendone il contenuto;
- la sostituzione della clausola è ammessa solo eccezionalmente, quando la nullità totale del contratto esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose.
La Corte aggiunge che, anche quando sia necessario tutelare il consumatore da effetti gravemente pregiudizievoli della nullità, il giudice può intervenire solo entro i limiti strettamente necessari al ripristino dell’equilibrio contrattuale. Non può, quindi, sostituire la clausola abusiva con una soluzione che equivalga a ridefinire la sostanza economica del contratto.
Quanto alla terza questione, la Corte precisa che l’eccezione della sostituzione vale solo per disposizioni di diritto interno di natura suppletiva o applicabili in caso di accordo tra le parti. Non è invece possibile colmare le lacune del contratto sulla base di norme nazionali di carattere generale, perché ciò comporterebbe una revisione giudiziale del contenuto della clausola abusiva.
Decisione
La Corte conclude che:
- l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a che il giudice nazionale dichiari valido il contratto modificandone valuta, tasso di interesse o tasso di cambio;
- l’articolo 6, paragrafo 1, ostacola anche il mantenimento del contratto, nel periodo precedente alla conversione legale in valuta nazionale, mediante sostituzione della clausola abusiva con disposizioni nazionali di carattere generale, se tali disposizioni non possono rimpiazzarla utilmente senza un intervento giudiziale che equivalga a rivederne il contenuto.
Principio affermato
Il giudice nazionale, accertata l’abusività della clausola sul rischio di cambio in un mutuo in valuta estera, deve normalmente espungerla senza riscrivere il contratto; solo in via eccezionale può sostituirla con una disposizione nazionale suppletiva o dispositiva, e solo se la nullità integrale del contratto esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose.
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