Cassazione Penale, Sentenza n. 20617/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Genova del 30/06/2025, che in parziale riforma della sentenza di primo grado aveva ridotto la pena a mesi 6 di reclusione per il reato ascritto ai sensi dell'art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen., confermando comunque la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Tuttavia, in data 05/02/2026 il difensore munito di procura speciale ha trasmesso atto di rinuncia all'impugnazione (senza indicare le ragioni). Il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto, senza trattazione orale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in ragione della rinuncia all'impugnazione manifestata dal difensore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, ha disposto il versamento di una somma pari a €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.). Sentenza emessa il 31/03/2026.
Norme richiamate
art. 635, comma 2 n. 1, cod. pen.
art. 635, comma 2 n. 1, cod. pen.
Norma sostanziale che identifica il reato ascritto al ricorrente; viene indicata quale fattispecie contestata nell'originario giudizio
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.
Richiamati per spiegare che il procedimento in Cassazione si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto e che non è stata richiesta la trattazione orale nei termini previsti
artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
artt. 589 e 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione; l'art. 591(1)(d) contempla tra i motivi di inammissibilità la rinuncia all'impugnazione
art. 616, cod. proc. pen.
Disposizione applicata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e possibile comminazione di somma alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Giurisprudenza citata per affermare che, in mancanza di prova di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittimo disporre la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione manifestata dal difensore munito di procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione se correttamente raccolta e formalizzata.
- Quando interviene la rinuncia, il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità e possono seguire conseguenze economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo dimostrazione di assenza di colpa.
- La mancanza di motivazione dichiarata nella rinuncia non impedisce la declaratoria di inammissibilità: non è richiesta l'indicazione delle ragioni per considerare efficace la rinuncia, purché sia valida la procura e formale l'atto.
- È importante verificare sempre la regolarità della procura conferita al difensore che rinuncia: eventuali vizi nella rappresentanza potrebbero rendere impugnabile la declaratoria di inammissibilità.
- Se si intende continuare il gravame è fondamentale non trasmettere atti di rinuncia: la revoca della rinuncia, una volta formalizzata, è generalmente impraticabile se la causa è già stata dichiarata inammissibile.
- Nei casi di rinuncia è opportuno valutare preliminarmente la sussistenza di elementi per chiedere l'esenzione dalla sanzione alla Cassa delle ammende dimostrando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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