Cassazione Civile, Ordinanza n. 32145/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo errata la decisione di merito perché fondata sulla sola soglia reddituale senza previo accertamento del carattere abituale o occasionale dell'attività libero-professionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda dell'ente previdenziale volta a far accertare l'obbligo, per un'avvocata, di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2010. I giudici di merito avevano escluso tale obbligo ritenendo decisivo che il reddito professionale fosse inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato la soglia di euro 5.000 come presupposto necessario dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, mentre essa rileva solo per le attività di lavoro autonomo occasionale; per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo dipende invece dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione, quando il relativo reddito non sia assoggettato a contribuzione presso la cassa di categoria.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come norma processuale a fondamento della dedotta violazione di legge proposta con il ricorso per cassazione.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e seguenti
È richiamata quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata per determinate categorie di soggetti.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2
È richiamato insieme alle altre disposizioni sulla disciplina dell'iscrizione e del contributo alla Gestione separata.
L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8
È richiamato come norma concernente la posizione previdenziale dell'avvocato e il raccordo con la cassa professionale di riferimento.
D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2
La Corte chiarisce che la soglia di euro 5.000 rileva per il lavoro autonomo occasionale, non come presupposto necessario dell'obbligo di iscrizione del professionista che svolga attività abituale.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria, non dalla mera entità del reddito dichiarato.
- La soglia reddituale di euro 5.000 prevista dalla normativa richiamata rileva come presupposto per l'iscrizione alla Gestione separata solo in caso di attività di lavoro autonomo occasionale; essa non sostituisce l'accertamento del carattere abituale dell'attività professionale.
- L'abitualità o occasionalità dell'attività libero-professionale è un accertamento di fatto che deve essere compiuto dal giudice di merito sulla base di elementi indiziari, senza attribuire valore decisivo a un solo indice come l'iscrizione all'albo, la partita IVA, l'organizzazione dell'attività o il reddito inferiore o superiore a euro 5.000.
- Le presunzioni tratte da elementi come iscrizione all'albo, apertura della partita IVA, struttura organizzativa o importo del reddito sono presunzioni semplici e vanno valutate complessivamente, non potendo da sole imporre conclusioni automatiche.
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