Cassazione Civile, Ordinanza n. 00247/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un'azione risarcitoria proposta nel 2010 nei confronti di un ragioniere per asserita responsabilità professionale nell'attività svolta a favore di una società di autotrasporti: si deduceva che il professionista avesse violato norme di legge e patti sociali nella distribuzione degli utili, con gestione degli assegni e dei rapporti finanziari in modo pregiudizievole per la società. In primo grado il Tribunale aveva accolto in parte la domanda risarcitoria della società, mentre la Corte d'appello ha riformato integralmente, escludendo sia il danno sia il nesso causale, ritenendo che il professionista avesse operato come mero esecutore delle direttive dei soci, senza poteri gestori o discrezionalità. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o mancante, nonché omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte d'appello avrebbe ignorato la consulenza tecnica d'ufficio di primo grado e non avrebbe confutato i profili di responsabilità e l'erronea compilazione del modello unico 2005; 2) violazione di norme sulla prestazione d'opera intellettuale, diligenza professionale e inadempimento contrattuale, sostenendosi che il rapporto dovesse qualificarsi come prestazione d'opera intellettuale e che il professionista, quale incaricato della gestione contabile, tributaria e dei rapporti bancari, fosse tenuto a una diligenza qualificata, indipendentemente dalle indicazioni dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, sostanzialmente coincidenti, mirassero a una nuova valutazione delle risultanze probatorie e a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito. Ha precisato che la scelta delle prove ritenute attendibili e la valutazione del materiale istruttorio sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare ogni singola risultanza o deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione che esponga le ragioni del convincimento. Non essendo stati denunciati veri vizi logici o giuridici della motivazione, ma solo una diversa lettura del fatto, la censura è stata reputata non scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la censura per nullità della sentenza è infondata quando la motivazione della decisione di merito, pur sintetica, consenta di comprendere l'iter logico seguito; non sussiste violazione solo perché il giudice non confuti tutte le prove o argomentazioni.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio di motivazione apparente o mancante è configurabile solo in presenza di effettiva carenza del minimo costituzionale della motivazione, non quando si contesti il merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il controllo di legittimità sull'omesso esame riguarda un fatto decisivo e discusso, non la mera sollecitazione di una diversa lettura delle prove.
artt. 2229 e ss. c.c.
richiamati come norme sulla prestazione d'opera intellettuale e sulla responsabilità del professionista, ma la Corte non entra nel merito della relativa qualificazione per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1176 c.c.
invocato per la diligenza professionale; la Corte non ne affronta l'applicazione sostanziale perché la doglianza è ritenuta inammissibile.
art. 1218 c.c.
richiamato quale norma sull'inadempimento contrattuale; la sua applicazione non viene esaminata nel merito, poiché il ricorso mira a una rivalutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in presenza di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più attendibili costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione rende intellegibile il percorso decisorio.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare o confutare analiticamente ogni singola prova o deduzione difensiva, essendo sufficiente che indichi le ragioni essenziali del proprio convincimento.
- Il vizio di motivazione apparente o l'omesso esame di un fatto decisivo non possono essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella critica alla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, esso è inammissibile perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
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