Cassazione Civile, Ordinanza n. 32997/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2004 di una società, recuperando a tassazione costi ritenuti non inerenti e indeducibili e l'IVA indebitamente detratta connessa a un contratto di sponsorizzazione stipulato con una società sportiva. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione ritenendo non ragionevole la spesa sostenuta per la sponsorizzazione, in rapporto all'attività svolta dalla società e alla presunta scarsa utilità pubblicitaria dell'operazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per motivazione illogica, tautologica e fondata su un criterio di ragionevolezza non previsto dalla legge; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe pronunciato oltre i limiti dell'impugnazione, perché l'appello dell'Ufficio riguardava solo le imposte sui redditi e non l'IVA; 3) violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986 e 19 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR escluso in via generale l'inerenza dei costi di sponsorizzazione/pubblicità facendo ricorso a parametri astratti e non ai criteri di legge.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato che la controversia era stata definita nell'ambito della procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018. Non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto e non essendo stato notificato diniego della definizione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese dell'intero giudizio estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate, secondo quanto previsto dalla norma richiamata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
invocato dalla ricorrente per denunciare un vizio di motivazione della sentenza d'appello
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
richiamato quale regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che la ricorrente assumeva violata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di norme sostanziali tributarie
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato come norma sulla deducibilità/inerenza dei costi d'impresa
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sulla detrazione dell'IVA
art. 6, comma 10, d.l. n. 19 del 2018
richiamato in relazione alla sospensione del processo disposta dalla Corte
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine
disciplinava gli effetti della domanda di definizione agevolata e i termini per l'eventuale diniego e per l'impugnazione
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
la Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione nei termini e per regolare le spese del processo estinto
Massime di principio
- Quando una controversia rientra in una procedura di definizione agevolata e non viene presentata nei termini l'istanza di trattazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Nel processo tributario, la mancata attivazione della prosecuzione nei termini previsti dalla disciplina della definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso in Cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione nella procedura di definizione agevolata, le spese dell'intero processo restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione normativa applicabile.
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