Sentenza n. 2532/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sulla richiesta di rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti contributivi nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, contestando il silenzio-rigetto dell'INPS. La questione riguarda l'applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale dell'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio a domanda. Il giudice ha ricostruito la successione normativa dell'istituto, rilevando che l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, nella formulazione introdotta dall'art. 11 della l. n. 231/1990, limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso, escludendo quelle a domanda. Tuttavia, il Codice dell'ordinamento militare ha abrogato l'art. 11 della l. n. 231/1990 e tale abrogazione non ha fatto rivivere la formulazione originaria della disposizione novellata; ne deriva che la limitazione è stata ritenuta abrogata. L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è stato quindi considerato applicabile anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, compresi i carabinieri, cessati a domanda, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma. Il giudice ha inoltre esaminato il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell'art. 6-bis, escludendone la natura decadenziale: esso costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo e non impedisce il riconoscimento del beneficio per le domande presentate negli anni successivi. È stata altresì esclusa la rilevanza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 ai fini della buonuscita, poiché tale disposizione attiene alla base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il diritto del ricorrente alla corresponsione di quanto dovuto in applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ordinando all'INPS di rideterminare e corrispondere l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti contributivi nella base di calcolo, oltre agli accessori dal momento della maturazione del diritto fino all'effettivo pagamento. Il giudice ha stabilito che l'art. 6-bis si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda e che il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale. Sulle somme spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi della disciplina richiamata in sentenza. L'INPS è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita
La disposizione attribuisce i sei scatti contributivi anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e, secondo il giudice, si applica alle forze di polizia sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, compreso il personale cessato a domanda alle condizioni previste dal comma 2.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Il Codice dell'ordinamento militare mantiene ferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso
La limitazione alle cessazioni per età, inabilità o decesso, introdotta dalla normativa successiva, è stata ritenuta abrogata per effetto dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del Codice dell'ordinamento militare.
art. 11 l. n. 231/1990
La disposizione aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; la sua abrogazione non determina la riviviscenza della formulazione originaria e comporta, secondo il giudice, l'eliminazione della limitazione alle cessazioni non a domanda.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La norma riguarda l'incremento della base pensionabile e non incide, per quanto rileva nella controversia, sul calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Richiamato per il regime degli interessi sulle somme dovute dall'ente previdenziale, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato, insieme all'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, per riconoscere gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 2268, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
Ha abrogato, tra le altre disposizioni, l'art. 11 della l. n. 231/1990 e le precedenti norme istitutive o modificative dell'istituto dei sei scatti, senza determinare la reviviscenza della disciplina originaria.
art. 16 l. n. 121/1981
Utilizzato per individuare in senso ampio la categoria delle forze di polizia cui si riferisce l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, si applica ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare con qualifiche equiparate a quelle previste dalla norma.
- L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina, di regola, la reviviscenza della formulazione originaria della disposizione modificata; quando la disciplina successiva ha regolato la stessa materia, l'interprete deve applicare il criterio cronologico e verificare se la limitazione introdotta sia stata a sua volta abrogata.
- La limitazione del beneficio dei sei scatti alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso, contenuta nell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella formulazione sostituita dall'art. 11 della l. n. 231/1990, non opera dopo l'abrogazione di tale disciplina da parte del Codice dell'ordinamento militare.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso; esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non esclude il beneficio per le domande presentate successivamente.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi all'incremento della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Sulle somme dovute a titolo di rideterminazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali secondo la disciplina previdenziale richiamata, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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