Sentenza del 12/06/2018 n. 2673 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento notificato a società di persone estinta - Scioglimento del vincolo societario - Nullità dell'atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L’avviso di accertamento è stato dichiarato del tutto nullo perché rivolto a una società di persone non più esistente e quindi priva di legittimazione passiva. L’Amministrazione non può validamente notificare l’atto a un soggetto estinto; eventuali pretese devono essere indirizzate, nel rispetto delle regole applicabili, ai soggetti eventualmente subentrati o responsabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità dell’avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti di una società di persone già estinta a seguito dello scioglimento del vincolo sociale. La contestazione si fonda sull’inesistenza giuridica della società al momento della notifica e sulla conseguente carenza di legittimazione passiva: un soggetto estinto non può essere validamente destinatario di un atto impositivo.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve essere emesso e notificato nei confronti di un soggetto giuridicamente esistente e dotato di legittimazione passiva.
- Lo scioglimento del vincolo societario e la conseguente estinzione della società possono determinare la nullità dell’atto impositivo notificato direttamente alla società estinta.
- L’Amministrazione finanziaria, per far valere eventuali obbligazioni fiscali residue, deve individuare correttamente i soggetti ai quali la responsabilità può essere trasferita o che rappresentano gli aventi causa della società.
- La verifica della data di scioglimento o estinzione della società rispetto alla data di emissione e notificazione dell’avviso è essenziale per valutare la validità dell’atto.
- La nullità derivante dall’inesistenza del destinatario riguarda un vizio radicale dell’atto e non una mera irregolarità formale.
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