Sentenza n. 793/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza resa dal Giudice di Pace di Catania n. 1135/2012, emessa in data 20.02.2012, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Comune debitore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Catania n. 1135/2012, recante condanna del Comune al pagamento di 600 euro oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Giudice di pace, deducendo il perdurante mancato pagamento del risarcimento riconosciuto in suo favore. Il Comune ha eccepito, da un lato, la prescrizione del credito, sostenendo che la sentenza fosse stata notificata soltanto il 7 maggio 2022 benché risalente al 2012; dall’altro, ha sostenuto l’inefficacia della notificazione effettuata durante il dissesto finanziario dell’ente, poiché il credito avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti dell’Organo straordinario di liquidazione mediante domanda di ammissione al passivo e, dopo il rientro in bonis, il titolo avrebbe dovuto essere nuovamente notificato. Il ricorrente ha contestato entrambe le eccezioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha escluso la prescrizione, rilevando che il termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e non dal suo deposito. Poiché il titolo non era stato notificato, il giudicato si è formato allo spirare del termine lungo di impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale, nel novembre 2012; la notificazione del 7 maggio 2022 ha quindi interrotto tempestivamente la prescrizione. Il Collegio ha inoltre escluso che il dissesto rendesse invalida la notificazione del titolo. L’art. 248, comma 2, TUEL impedisce di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti di competenza dell’OSL, ma non vieta la notificazione di titoli giudiziali né le azioni dichiarative o diverse da quelle esecutive. La notificazione effettuata durante il dissesto è stata ritenuta, al più, inefficace quanto alla decorrenza del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione: il termine di 120 giorni ex art. 14 d.l. 669/1996 decorre dal rientro in bonis dell’ente, non dalla notificazione del titolo. Poiché il rendiconto dell’OSL è stato approvato il 10 luglio 2025, il termine è decorso dall’11 luglio 2025 e risultava scaduto alla notificazione del ricorso in ottemperanza del 19 dicembre 2025. Il Comune è stato ordinato di pagare quanto dovuto entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Città metropolitana di Catania, con facoltà di delega, per l’eventuale esecuzione sostitutiva entro 60 giorni dall’insediamento e su richiesta del ricorrente. È stata respinta, per la peculiarità della vicenda, la domanda di astreinte. Il Comune è stato condannato alle spese, devolute allo Stato in ragione del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la domanda di penalità di mora.
art. 2953 c.c.
Le obbligazioni derivanti da una sentenza si prescrivono nel termine decennale decorrente dal passaggio in giudicato, non dal deposito della decisione.
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione
Il divieto riguarda l’avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive, ma non impedisce la notificazione di titoli giudiziali pregressi né le azioni dichiarative o diverse da quelle esecutive.
art. 14 d.l. 669/1996, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000 e dall'art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento della pubblica amministrazione decorre, in caso di notificazione del titolo durante il dissesto, dal rientro in bonis dell’ente, poiché solo da tale momento l’amministrazione è nuovamente abilitata al pagamento.
art. 133 d.P.R. 115/2002
In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese poste a carico della parte soccombente sono versate in favore dello Stato.
Massime di principio
- Il termine decennale di prescrizione delle obbligazioni derivanti da una sentenza decorre dal passaggio in giudicato della decisione ai sensi dell’art. 2953 c.c., e non dal deposito della sentenza; quando il titolo non è stato notificato, il giudicato si forma allo spirare del termine lungo per impugnare, tenendo conto della sospensione feriale ove applicabile.
- La dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude ai creditori soltanto l’avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive relative ai debiti di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, ma non impedisce la notificazione di titoli giudiziali pregressi né la proposizione di azioni dichiarative o di altre azioni non esecutive.
- La notificazione di un titolo giudiziale effettuata durante il dissesto non è invalida per il solo fatto che il credito rientri nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione; quanto agli effetti esecutivi, il termine dilatorio previsto per l’adempimento della pubblica amministrazione decorre dal rientro in bonis dell’ente, anziché dalla notificazione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertato perdurante inadempimento dell’amministrazione rispetto a un titolo giudiziale esecutivo consente al giudice di ordinare il pagamento entro un termine e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva, anche con facoltà di delega.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →