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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33542/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Catania aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione, contestata ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La contestazione traeva origine da un controllo di polizia nel corso del quale era stato osservato uno scambio tra l'indagato e un giovane, trovato successivamente in possesso di una modesta quantità di hashish. L'indagato era stato trovato in possesso di venti dosi di hashish confezionate, di un involucro di marijuana e di denaro contante; nella successiva perquisizione domiciliare erano stati rinvenuti oltre settecento grammi di hashish suddivisi in panetti, ulteriori porzioni della stessa sostanza, materiale per il confezionamento, una lama intrisa di stupefacente e una somma rilevante di denaro in banconote di diverso taglio. Il giudice del riesame aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, valorizzando il test orientativo positivo per hashish e le modalità di confezionamento e detenzione della sostanza, nonché le esigenze cautelari connesse al pericolo concreto e attuale di reiterazione, desunto dalla quantità di stupefacente, dalla dimestichezza nel confezionamento, dai precedenti specifici e dal fatto che l'indagato si trovasse in affidamento in prova al servizio sociale per altro reato. Con l'unico motivo di ricorso, l'indagato ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che, in assenza di analisi tossicologiche di laboratorio e di accertamento sull'effettiva presenza del principio attivo, non fosse dimostrata la natura stupefacente della sostanza e quindi non sussistessero i gravi indizi per il reato contestato. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, inammissibile. Ha rilevato che la censura partiva da un presupposto di fatto non corrispondente agli atti, poiché la polizia giudiziaria aveva eseguito un narcotest con esito positivo per hashish. Il narcotest, pur non determinando la quantità di principio attivo, è idoneo ad attestare la natura stupefacente della sostanza, soprattutto nella fase cautelare. Inoltre, il test era stato corroborato da elementi convergenti: il frazionamento in dosi, la presenza di panetti, il quantitativo rilevante, il materiale per il confezionamento, la lama intrisa di stupefacente e il denaro contante di diverso taglio. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a sostenere i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla detenzione a fini di cessione. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare non consente una rivalutazione del fatto, ma è limitato alla verifica della coerenza logica e della non apparenza della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione costituisce il reato contestato; nella fase cautelare la gravità indiziaria può essere desunta dal narcotest e dagli ulteriori elementi sintomatici della destinazione allo spaccio.

  • art. 273 c.p.p.

    Per l'applicazione di una misura cautelare personale sono necessari gravi indizi di colpevolezza, intesi come elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La disposizione, che richiede gravità, precisione e concordanza degli indizi, non è richiamata dall'art. 273, comma 1-bis, c.p.p. ai fini della valutazione dei gravi indizi cautelari; pertanto, questi ultimi non devono essere apprezzati secondo gli stessi criteri richiesti per la decisione finale di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia cautelare, il narcotest è idoneo a provare la natura stupefacente della sostanza, anche se non consente di determinare la quantità di principio attivo; la mancata analisi tossicologica di laboratorio non esclude, di per sé, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
  • Ai fini della valutazione dei gravi indizi cautelari è sufficiente un insieme di elementi probatori idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità di responsabilità; tali indizi non devono essere valutati secondo i medesimi requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192, comma 2, c.p.p. per gli indizi posti a fondamento della decisione di merito.
  • La natura della sostanza e la destinazione alla cessione possono essere desunte, in sede cautelare, dalla valutazione complessiva del test orientativo e di elementi esteriori convergenti quali il frazionamento in dosi, il quantitativo, il materiale per il confezionamento, gli strumenti utilizzati e la disponibilità di denaro contante in diversi tagli.
  • Nel giudizio di cassazione contro un'ordinanza del riesame, la denuncia di manifesta illogicità della motivazione consente soltanto di verificare la coerenza e la non apparenza dell'argomentazione e il rispetto dei principi giuridici, senza permettere una rivalutazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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