Cassazione Civile, Ordinanza n. 06345/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento IVA per l’anno 2013. L’Ufficio aveva contestato la detraibilità dell’IVA relativa a fatture emesse da una società fornitrice ritenuta "cartiera", in relazione a operazioni di acquisto qualificate come soggettivamente inesistenti. Con un unico motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione di norme processuali e tributarie e del diritto unionale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente addossato alla contribuente la prova della propria conoscenza della frode senza che l’Amministrazione avesse prima provato, con elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o conoscibilità dell’operazione fraudolenta. La società contestava quindi il riparto dell’onere probatorio e la valutazione degli indizi valorizzati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l’Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario, anche tramite presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici; solo dopo tale prova grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere adottato tutta la diligenza esigibile. Ha quindi osservato che la CTR si era attenuta a tale regola, avendo valorizzato una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti sulla conoscibilità della frode e avendo svolto un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la ricorrente cercasse in realtà di rimettere in discussione valutazioni di fatto già compiute nei gradi di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna della contribuente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 3
Il motivo è stato formalmente prospettato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che, in sostanza, la censura mirava a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito.
art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale sulla prova nel processo tributario; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la CTR si è attenuta al corretto riparto dell’onere probatorio.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere di provare la conoscenza o conoscibilità della frode grava inizialmente sull’Amministrazione; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l’onere della prova contraria.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati per la valutazione presuntiva: gli indizi devono essere esaminati complessivamente e possono fondare una presunzione semplice solo se gravi, precisi e concordanti.
artt. 21, 51 e 54 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati dalla ricorrente in tema di IVA; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo corretta la disciplina applicata dalla CTR in ordine alla detraibilità dell’imposta.
art. 17 Dir. 77/388/CE
Richiamato come base del diritto alla detrazione IVA; la Corte non ne fa discendere una diversa soluzione perché la detrazione è esclusa se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
art. 167 Dir. 2006/112/CE
Richiamato nel medesimo quadro unionale sulla detrazione dell’IVA; la Corte lo coordina con il principio per cui il diritto alla detrazione non tutela partecipazioni consapevoli o colpevolmente ignoranti in frodi IVA.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso (contributo unificato), nei limiti dell’enunciazione finale del provvedimento.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la colpevole conoscibilità, della frode da parte del cessionario, anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici.
- Una volta fornita dall’Ufficio la prova della conoscenza o conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell’evasione.
- La valutazione degli indizi ai fini delle presunzioni semplici deve essere compiuta in modo globale e non atomistico: la gravità, precisione e concordanza si apprezzano dal loro complessivo coordinamento reciproco.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non è sufficiente a superare la prova presuntiva della partecipazione o consapevolezza della frode.
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare in denuncia di violazione di legge la mera contestazione delle valutazioni di fatto e dell’apprezzamento probatorio compiuti dai giudici di merito, quando il fatto storico decisivo sia stato comunque esaminato.
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