Sentenza n. 1186/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo di compatibilità per l'attivazione di una comunità terapeutica assistita di 20 posti nel Comune di Pagliara
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore sanitario privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere negativo con cui l'Assessorato regionale della salute ha ritenuto saturato il numero massimo di posti di comunità terapeutica assistita nella provincia di Messina. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, dei decreti assessoriali del 31 gennaio 1997 e del 20 marzo 1998, nonché eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che il limite tendenziale di tre posti letto ogni 10.000 abitanti previsto dal decreto assessoriale del 31 gennaio 1997 dovesse essere verificato con riferimento ai singoli dipartimenti di salute mentale, e non alla complessiva dimensione provinciale o aziendale. L'Amministrazione ha difeso il provvedimento, rappresentando di avere valutato le istanze secondo l'ordine cronologico e ritenendo già raggiunta la capienza provinciale, anche in considerazione di ulteriori pareri favorevoli adottati ai sensi della normativa regionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il parere negativo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione sull'istanza. Il giudice ha rilevato che il decreto assessoriale del 31 gennaio 1997 prescrive, per ciascun dipartimento di salute mentale, una struttura residenziale con ricettività tendenziale di tre posti letto ogni 10.000 abitanti e che ciascuna comunità terapeutica assistita può avere fino a 20 posti letto. Il carattere tendenziale del rapporto consente all'Amministrazione di contemperare l'esigenza di contenimento della spesa, il diritto degli assistiti a prestazioni adeguate, le aspettative degli operatori privati e l'efficienza delle strutture pubbliche; tuttavia, l'autonomia gestionale nella determinazione dei posti letto non esonera dal rispetto della programmazione sanitaria vigente. Poiché la disciplina riferisce espressamente il parametro ai singoli dipartimenti di salute mentale, l'Amministrazione non poteva sostituire immotivatamente tale criterio con un computo riferito all'intera provincia o azienda sanitaria. Il verbale del 9 luglio 2024 dimostrava che l'Amministrazione aveva scelto di valutare le istanze esclusivamente in ordine cronologico, omettendo di considerare la capienza dei singoli moduli dipartimentali, pur avendola individuata come criterio astrattamente applicabile. Tale omissione, priva di adeguata motivazione e idonea a determinare una distribuzione disomogenea dei posti letto tra i diversi dipartimenti, ha comportato la violazione della programmazione sanitaria e il difetto di istruttoria e motivazione. L'Assessorato regionale è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori; le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti del Comune e dell'azienda sanitaria non costituiti.
Norme richiamate
art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992
La disciplina dell'autorizzazione e della compatibilità delle strutture sanitarie deve essere applicata nel rispetto della programmazione sanitaria vigente.
D.A. Sanità 31 gennaio 1997
struttura residenziale, con ricettività tendenziale di 3 p.l. ogni 10.000 abitanti, Comunità terapeutica assistita (CTA), ognuna fino ad un massimo di 20 p.l.
Il limite tendenziale di tre posti letto ogni 10.000 abitanti è riferito ai singoli dipartimenti di salute mentale, non alla complessiva dimensione provinciale o aziendale; il suo carattere tendenziale consente un contemperamento con altri interessi pubblici e privati, ma non autorizza l'Amministrazione a prescinderne senza adeguata istruttoria e motivazione.
D.A. Sanità 20 marzo 1998
È richiamato tra le fonti che disciplinano la programmazione e la compatibilità delle strutture sanitarie, senza una specifica interpretazione autonoma nel ragionamento decisorio.
art. 79 l.r. n. 3/2024
La disposizione è richiamata quale base delle modifiche al computo delle comunità terapeutiche assistite e dei pareri di compatibilità favorevoli considerati dall'Amministrazione.
art. 12, comma 56, l.r. n. 13/2022
La disposizione, come modificata dall'art. 79 l.r. n. 3/2024, è richiamata in relazione al computo delle comunità terapeutiche assistite.
Massime di principio
- Quando la programmazione sanitaria riferisce un parametro di dotazione di posti letto ai singoli dipartimenti di salute mentale, l'Amministrazione deve verificare la compatibilità della nuova struttura con la capienza di ciascun dipartimento e non può sostituire tale criterio con un computo riferito all'intera provincia o azienda sanitaria, salvo adeguata base normativa e motivazione.
- Il carattere tendenziale di un rapporto tra popolazione e posti letto non rende il parametro irrilevante: consente all'Amministrazione di discostarsene nell'ambito della propria discrezionalità gestionale, ma impone una ponderazione degli interessi coinvolti e una motivazione specifica sulle ragioni del concreto scostamento.
- La scelta di valutare le istanze di compatibilità esclusivamente secondo l'ordine cronologico è illegittima se comporta l'omessa considerazione di un criterio programmatorio previsto dalla disciplina sanitaria, quale la capienza dei singoli moduli dipartimentali, e non è sorretta da adeguata istruttoria e motivazione.
- L'autonomia gestionale dell'amministrazione sanitaria nella determinazione dei posti letto deve essere esercitata nel rispetto della programmazione sanitaria vigente e non può giustificare una distribuzione territoriale disomogenea incompatibile con il criterio dipartimentale stabilito dalla disciplina di settore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →