Cassazione Penale, Sentenza n. 38816/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato (prescrizione), sostenendo la violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.: secondo la difesa, in mancanza di elementi a sostegno dell'accusa il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare l'assoluzione nel merito anziché il proscioglimento per prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 129, comma 2, c.p.p. consente la pronuncia di assoluzione solo quando dalle carte risulti in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto, la non imputabilità dell'imputato o la sua irrilevanza penale (valutazione 'ictu oculi'). Nel caso di specie l'istruttoria dibattimentale non era completa e la difesa non ha indicato elementi specifici che permettessero una valutazione ictu oculi; pertanto la sentenza impugnata è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice di assolvere quando dalle risultanze processuali emerga in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto, la non commissione da parte dell'imputato o la irrilevanza penale; tale pronuncia richiede una constatazione ictu oculi, non un apprezzamento che richieda ulteriori accertamenti.
artt. 110 e 326 cod. pen.
Norme sostanziali correlate al reato contestato nell'atto di primo grado; la sentenza di Cassazione non ha esaminato il merito della responsabilità sostanziale per effetto della prescrizione dichiarata dal Tribunale.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamato il principio secondo cui l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è ammessa solo quando la valutazione si risolve in una percezione immediata e non richiede ulteriori approfondimenti probatori.
Massime di principio
- L'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se dagli atti emerge in modo chiaro e non contestabile l'assenza del fatto, la mancata partecipazione dell'imputato o l'irrilevanza penale; richiede una valutazione ictu oculi.
- Se il dibattimento non è concluso o risultano necessari ulteriori accertamenti probatori, il giudice non può pronunciarsi con una assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, e deve limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato (es. prescrizione) quando questa sia intervenuta.
- La difesa ha l'onere di indicare espressamente nel processo e in sede di impugnazione gli elementi specifici che giustificherebbero una pronuncia assolutoria ictu oculi; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- In sede di cassazione la mancanza di una motivazione che evidenzi elementi inequivocabili a favore dell'assoluzione può determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità e di scope probatoria.
- La distinzione tra 'constatazione' (ictu oculi) e 'apprezzamento' (che richiede approfondimenti) è cruciale: solo la prima giustifica l'assoluzione senza ulteriore istruttoria.
- Conseguenze processuali: ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente.
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