Ordinanza n. 2558/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, 11 settembre 2023, n. 5026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva accolto la domanda risarcitoria degli eredi e condannato il Ministero della difesa al pagamento di 510.000 euro
Esito
La controversia
Il Ministero della difesa ha proposto appello contro la sentenza con cui il TAR aveva riconosciuto il risarcimento del danno conseguente alla morte di un militare per un tumore ritenuto insorto a causa del servizio prestato in missione all'estero. Nel giudizio d'appello, gli appellati hanno dichiarato e documentato il decesso, avvenuto nel 2020, di uno dei ricorrenti di primo grado e hanno chiesto l'interruzione del processo. La questione esaminata dal Consiglio di Stato è stata quindi esclusivamente processuale: verificare gli effetti, sul giudizio d'appello, della morte della parte dichiarata dal difensore degli appellati.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso i motivi di merito dell'appello né la spettanza del risarcimento. Ha dichiarato l'interruzione del processo a decorrere dalla dichiarazione resa dal difensore degli appellati, richiamando l'art. 79, comma 2, c.p.a. e le disposizioni del codice di procedura civile sugli eventi interruttivi. Il Collegio ha applicato la regola secondo cui, quando la parte è costituita tramite difensore, la morte normalmente non incide sul processo se non viene dichiarata o notificata nei modi previsti; tuttavia, la posizione processuale può modificarsi nella fase d'impugnazione quando l'evento venga dichiarato dal difensore, documentato dall'altra parte nei casi previsti, oppure quando si costituiscano gli eredi. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a., il processo può essere riassunto dalla parte più diligente mediante atto notificato a tutte le altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità degli appellati per esigenze di tutela della dignità e dei diritti della parte interessata.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
La morte di uno dei ricorrenti di primo grado, dichiarata in secondo grado, comporta l'interruzione del giudizio.
La disposizione rinvia alle norme del codice di procedura civile sugli eventi interruttivi e impone al giudice di dichiarare l'interruzione quando la morte della parte sia ritualmente dichiarata nel processo.
art. 80, comma 3, c.p.a.
Il processo potrà essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni.
La riassunzione del processo interrotto deve avvenire entro novanta giorni, mediante atto notificato a tutte le altre parti.
art. 299 c.p.c.
Morte o perdita della capacità della parte
Individua gli eventi personali idonei a determinare l'interruzione del processo.
art. 300 c.p.c.
Dichiarazione o notificazione dell'evento
La mancata dichiarazione o notificazione della morte nei modi e nei tempi previsti determina, per effetto dell'ultrattività del mandato, la prosecuzione della rappresentanza processuale come se l'evento non si fosse verificato; la dichiarazione rituale consente invece l'interruzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità disposto a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la morte di una parte costituita a mezzo di difensore determina l'interruzione del giudizio quando l'evento sia dichiarato dal difensore o ritualmente portato a conoscenza del giudice secondo le modalità previste dal codice di procedura civile, cui rinvia l'art. 79, comma 2, c.p.a.
- La regola dell'ultrattività del mandato alla lite impedisce, di regola, che la morte della parte produca effetti processuali se l'evento non è dichiarato o notificato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 300 c.p.c.; tale regola può essere superata nella fase d'impugnazione dalla costituzione degli eredi o dalla rituale dichiarazione, notificazione o documentazione dell'evento.
- Dopo l'interruzione del processo amministrativo, la riassunzione deve essere effettuata dalla parte più diligente con atto notificato a tutte le altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 3, c.p.a.; in mancanza, si producono gli effetti processuali previsti dalla disciplina dell'estinzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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