Sentenza del 02/05/2017 n. 3106 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Verifiche fiscali - Conservazione di documentazione presso terzi - Divieto di produzione in giudizio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 52, comma 5, del d.P.R. 633/1972, che vieta al contribuente di produrre in giudizio documenti non esibiti durante la verifica fiscale. La questione è se tale divieto operi anche quando la documentazione non era stata esibita perché non si trovava nella disponibilità del contribuente, ma era conservata presso terzi.
La decisione
La sentenza ha escluso l'applicazione del divieto di produzione in giudizio. La mancata esibizione durante la verifica non era riconducibile a un comportamento volontario del contribuente diretto a sottrarre la documentazione al controllo, poiché i documenti erano presso terzi. Il divieto mira infatti a sanzionare condotte elusive idonee a far dubitare della genuinità dei documenti prodotti solo successivamente; non si applica quando l'omessa esibizione dipende dall'effettiva indisponibilità della documentazione.
Norme richiamate
Art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972
Il divieto di produzione in giudizio della documentazione non esibita durante la verifica fiscale
Il divieto opera soltanto quando la mancata esibizione è frutto di una condotta volontaria del contribuente finalizzata a sottrarre la documentazione al controllo. Non si applica se i documenti non erano nella disponibilità del contribuente perché conservati presso terzi.
Cassazione, sentenza n. 16960/2016
Il divieto previsto dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. 633/1972 ha natura sanzionatoria e presuppone un comportamento diretto a sottrarsi alla prova, tale da compromettere l'affidabilità dei documenti prodotti soltanto in giudizio.
Massime di principio
- La mancata produzione di documenti durante una verifica fiscale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli stessi in giudizio.
- È necessario distinguere tra mancata esibizione volontaria e mancata esibizione dovuta all'indisponibilità materiale della documentazione.
- Se i documenti sono custoditi presso terzi, il contribuente dovrebbe poterli produrre successivamente, purché dimostri in modo credibile la loro indisponibilità durante la verifica.
- Per evitare contestazioni, è opportuno documentare tempestivamente dove si trovano i documenti, chi li detiene e perché il contribuente non poteva esibirli.
- Il divieto di produzione successiva è interpretato in funzione anti-elusiva: non può essere applicato quando manca una condotta intenzionale volta a sottrarre prove all'Amministrazione finanziaria.
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