Cassazione Civile, Ordinanza n. 12836/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese, in ragione dell'intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controparte.
Esito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La controversia riguardava un'opposizione all'esecuzione decisa dalla Corte d'appello di Napoli. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, ma dopo la fissazione della trattazione ha depositato rinuncia al ricorso. Il consorzio resistente ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti di validità della rinuncia e della relativa accettazione ai sensi del codice di procedura civile.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione e i relativi requisiti formali/sostanziali
richiamato come norma che disciplina gli effetti della rinuncia accettata e la conseguente estinzione del giudizio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando sia ritualmente depositata e accettata dalla parte resistente.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude, in linea di principio, la pronuncia sulle spese se la Corte ritiene di non dover disporre diversamente.
- Quando la controversia si definisce per rinuncia accettata, la Corte non affronta il merito delle censure e si limita a dichiarare l'estinzione del giudizio.
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