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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27877/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico dipendente di una azienda sanitaria locale aveva chiesto in giudizio il pagamento di differenze retributive sostenendo che, nel calcolo del debito orario settimanale, la datrice di lavoro avesse erroneamente considerato come integralmente assolte con 6 ore le giornate di assenza giustificata (ferie, festività, malattia e simili), mentre, dividendo l’orario settimanale di 38 ore per 6 giornate lavorative, il debito assolto avrebbe dovuto essere di 6 ore e 20 minuti. Secondo il lavoratore, tale criterio avrebbe comportato un maggior tempo di lavoro effettivo non dovuto, con conseguente diritto a differenze retributive. I giudici di merito avevano accolto la domanda; l’azienda sanitaria, ricorrente in cassazione, ha dedotto violazione di norme di diritto e di contratto collettivo, richiamando in particolare l’art. 24 e l’art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 14 del CCNL dirigenza medica 3.11.2005, sostenendo che il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente escludeva comunque un diritto del dipendente a compensi ulteriori, anche a fronte di un criterio di calcolo poi spontaneamente modificato dalla datrice di lavoro.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’azienda sanitaria. Ha richiamato un orientamento di legittimità già affermato in precedenti sovrapponibili, secondo cui la retribuzione del dirigente medico è stabilita in misura mensile, omnicomprensiva e non oraria, e non può essere incrementata in ragione di un preteso lavoro eccedentario rispetto al parametro contrattuale di 38 ore settimanali, che costituisce un minimo prestazionale e non un massimo. Ne consegue che l’eventuale erroneità del criterio di calcolo del debito orario assolto nelle giornate di assenza non fonda, di per sé, un diritto a differenze retributive; può semmai aprire la strada a una responsabilità datoriale risarcitoria, ma solo in presenza di uno specifico pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo, da allegare e provare. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del dirigente medico. Le spese sono state compensate per l’esito difforme dei gradi di merito e per la recente formazione dell’orientamento di legittimità; escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché conteneva l’esposizione dei fatti essenziali e l’indicazione delle norme e dei contratti collettivi asseritamente violati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti/accordi collettivi nazionali di lavoro.

  • art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001

    Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti...

    È stato interpretato nel senso che il trattamento economico dirigenziale è omnicomprensivo e non collegato al tempo effettivamente lavorato.

  • art. 27 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del trattamento economico dirigenziale.

  • art. 14 del CCNL Dirigenza Medica del 3.11.2005

    Richiamato come fonte collettiva rilevante per la disciplina dell’orario e del trattamento economico del dirigente medico.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha rinviato alle motivazioni di precedenti decisioni sovrapponibili già rese dalla Cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito del giudizio.

Massime di principio

  • La retribuzione del dirigente medico ha natura mensile e omnicomprensiva: non è commisurata al tempo effettivamente impiegato e non può essere incrementata sulla base di una pretesa eccedenza oraria rispetto al parametro contrattuale.
  • Il limite di 38 ore settimanali previsto dalla contrattazione collettiva per il dirigente medico opera come minimo prestazionale e non come massimo, sicché il suo superamento non fonda automaticamente un credito retributivo ulteriore.
  • L’erroneità del criterio datoriale di computo del debito orario nelle giornate di assenza non comporta, di per sé, un diritto alle differenze retributive, potendo semmai rilevare solo sul diverso piano della responsabilità risarcitoria ove sia allegato e provato un concreto pregiudizio.
  • Quando la controversia è definibile sulla base di un principio di diritto già consolidato e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
  • Nel processo di cassazione, il ricorso è ammissibile se espone in modo sufficiente i fatti di causa e indica le norme di legge e contrattuali asseritamente violate.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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