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Direttiva 2004/77

Direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/77/CE aggiorna la direttiva 94/54/CE inserendo nuove indicazioni obbligatorie in etichetta per alcuni dolciumi e bevande contenenti acido glicirrizico o liquirizia. L'intervento nasce da considerazioni sanitarie legate al rischio di ipertensione e mira a informare meglio i consumatori, in particolare i soggetti a rischio. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 20 maggio 2005, consentendo la commercializzazione dei prodotti conformi da tale data e vietando quelli non conformi dal 20 maggio 2006, con esaurimento scorte per i prodotti già etichettati prima di tale data.

Modifica la direttiva 94/54/CE imponendo specifiche indicazioni obbligatorie in ეტichetta per taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico o sale di ammonio (liquirizia).

Ambito di applicazione

Si applica ai dolciumi e alle bevande contenenti acido glicirrizico, il suo sale di ammonio o liquirizia (Glycyrrhiza glabra) oltre determinate soglie quantitative, commercializzati nell'Unione europea. Rileva per gli operatori che etichettano i prodotti alimentari interessati e per gli Stati membri chiamati a recepire e rendere applicabili le nuove prescrizioni; la direttiva non disciplina altri settori né introduce esclusioni generali, salvo le regole specifiche per le bevande alcoliche con tenore superiore all'1,2 % in volume e per i prodotti già etichettati prima della data di divieto di commercializzazione.

Direttiva 2004/77/CE: etichettatura di prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e liquirizia

La direttiva interviene sulla disciplina dell'etichettatura alimentare della direttiva 94/54/CE, con l'obiettivo di rafforzare l'informazione al consumatore su taluni prodotti dolciari e bevande contenenti acido glicirrizico, sale di ammonio dell'acido glicirrizico o liquirizia (Glycyrrhiza glabra). Il legislatore della Commissione motiva l'intervento con ragioni di tutela della salute, in particolare per limitare il rischio di assunzione eccessiva con possibili effetti ipertensivi.

Finalità e presupposti scientifici

I considerando richiamano il fatto che l'acido glicirrizico è presente naturalmente nella liquirizia e che il suo sale di ammonio deriva dagli estratti acquosi della stessa pianta. L'esposizione avviene soprattutto tramite dolciumi a base di liquirizia, gomme da masticare, infusi di erbe e altre bevande.

Il provvedimento si fonda sul parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 4 aprile 2003, secondo cui:

  • un consumo regolare fino a 100 mg al giorno garantisce un livello sufficiente di protezione per la maggior parte della popolazione;
  • un consumo superiore può causare ipertensione;
  • esistono sottogruppi di popolazione per i quali tale soglia può non essere sufficiente, in particolare persone con patologie connesse a disfunzioni dell'omeostasi dell'acqua e degli elettroliti.

Ambito di applicazione materiale

Le nuove prescrizioni riguardano i prodotti alimentari che rientrano nelle categorie di dolciumi e bevande quando contengono acido glicirrizico, il suo sale di ammonio o liquirizia in quantità pari o superiori alle soglie fissate nell'allegato. La direttiva specifica inoltre che le soglie si applicano ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.

Indicazioni obbligatorie in etichetta

L'allegato introdotto dalla direttiva distingue tre ipotesi principali:

  • per dolciumi o bevande contenenti le sostanze considerate a concentrazioni pari o superiori a 100 mg/kg o 10 mg/l, deve essere aggiunta la dicitura "contiene liquirizia" subito dopo l'elenco degli ingredienti; se l'elenco ingredienti manca, l'indicazione segue la denominazione di vendita. La dicitura non è necessaria se il termine "liquirizia" compare già nell'elenco ingredienti o nella denominazione di vendita;
  • per dolciumi contenenti le sostanze considerate a concentrazione pari o superiore a 4 g/kg, deve comparire la formula "contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione"; in assenza dell'elenco ingredienti, la formula segue la denominazione di vendita;
  • per bevande contenenti le sostanze considerate a concentrazione pari o superiore a 50 mg/l, o a 300 mg/l nel caso di bevande con oltre 1,2 % di alcol in volume, deve comparire la medesima avvertenza "contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione"; anche in questo caso, se manca l'elenco ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita.

La scelta della dicitura richiama l'esigenza di una formulazione facilmente comprensibile per il consumatore, preferendo l'espressione comunemente diffusa "estratti di liquirizia" e, in ogni caso, la terminologia "contiene liquirizia".

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 20 maggio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza;
  • assicurare che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

La direttiva, dunque, lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione, imponendo però il risultato di rendere operative le nuove regole di etichettatura entro il termine fissato.

Regime transitorio e scadenze di commercializzazione

L'articolo 2 stabilisce un doppio termine:

  • entro il 20 maggio 2005, gli Stati membri devono autorizzare il commercio dei prodotti conformi;
  • entro il 20 maggio 2006, devono vietare il commercio dei prodotti non conformi.

È tuttavia prevista una clausola di salvaguardia per le scorte: i prodotti non conformi ma etichettati prima del 20 maggio 2006 possono essere immessi in commercio fino ad esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono garantire la trasposizione e l'applicazione delle nuove prescrizioni nei rispettivi ordinamenti.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato della direttiva 94/54/CE

L'articolo 1 dispone che l'allegato della direttiva 94/54/CE sia modificato secondo l'allegato della direttiva 2004/77/CE, che introduce nuove indicazioni obbligatorie per prodotti contenenti acido glicirrizico, sale di ammonio o liquirizia.

Nuovi obblighi di etichettatura per dolciumi e bevande

L'allegato aggiunge tre ipotesi principali: (i) dolciumi o bevande con acido glicirrizico, sale di ammonio o liquirizia a concentrazioni pari o superiori a 100 mg/kg o 10 mg/l devono recare la dicitura "contiene liquirizia" subito dopo l'elenco ingredienti, oppure dopo la denominazione di vendita se manca l'elenco; (ii) dolciumi con concentrazione pari o superiore a 4 g/kg devono riportare "contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione"; (iii) bevande con concentrazione pari o superiore a 50 mg/l, o 300 mg/l per bevande con più di 1,2 % vol. di alcol, devono riportare la stessa avvertenza. Le soglie si applicano ai prodotti pronti al consumo o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore.

Motivazione sanitaria e tutela di specifici gruppi di consumatori

I considerando richiamano il parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 4 aprile 2003, secondo cui un'assunzione regolare fino a 100 mg al giorno offre sufficiente protezione per la maggior parte della popolazione, mentre dosi superiori possono causare ipertensione; alcuni sottogruppi, in particolare persone con disturbi dell'omeostasi idrica ed elettrolitica, possono necessitare di una protezione maggiore.

Termini di commercializzazione e divieto dei prodotti non conformi

L'articolo 2 prevede che gli Stati membri autorizzino il commercio dei prodotti conformi entro il 20 maggio 2005 e vietino il commercio dei prodotti non conformi entro il 20 maggio 2006. I prodotti non conformi ma etichettati prima di tale data possono essere immessi in commercio fino ad esaurimento delle scorte.

Recepimento nazionale e obblighi di comunicazione

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 20 maggio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieetichettatura alimentaresicurezza alimentaretutela dei consumatorilibera circolazione delle merci

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