Sentenza n. 2014/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, n. 720/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 3.213,38 per differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e Compenso Individuale Accessorio, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 720/2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, pubblicata il 27 novembre 2024, che gli imponeva di pagarle € 3.213,38 per differenze retributive relative alla Retribuzione Professionale Docenti e al Compenso Individuale Accessorio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell’esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento spontaneo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, una penalità per ogni ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia ha fissato una penalità pari all’interesse legale sulla somma capitale per ogni giorno di ritardo e ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, per avviare le procedure contabili necessarie. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e delle misure adottate per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In caso di permanente inerzia è fissata una penale pari all’interesse legale sulla somma capitale per ogni giorni di ritardo
In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora; nel caso concreto la misura è stata determinata in misura pari all’interesse legale sulla somma capitale per ciascun giorno di ritardo.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue una sentenza di condanna al pagamento, nonostante la rituale notificazione ai fini dell’esecuzione forzata e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento spontaneo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine specifico.
- A fronte della persistente inerzia nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora, qui determinata in misura pari all’interesse legale sulla somma capitale per ogni giorno di ritardo, e nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per dare corso agli adempimenti necessari.
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